Personale

Previdenza complementare della polizia locale, è scontro tra Aran e giudici del lavoro

Per il sindacato della Pa nessuna possibilità di far confluire le risorse in fondi diversi da quello negoziale

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Sulla delicata questione del diritto di decidere a quale fondo di previdenza complementare far confluire i versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 285/1992, si è venuto a creare un vero «muro contro muro» tra l'Aran e i giudici del lavoro. È fisiologico che dopo la decisione del Tribunale di Arezzo (si veda l'articolo del 9 giugno 2020), peraltro confermata recentemente anche dal Tribunale di Ivrea (si veda l'articolo del 22 settembre 2020), alcuni enti si sono posti il dubbio se continuare a seguire l'orientamento interpretativo fornito a suo tempo dell'Aran sulla questione ovvero se sospendere i versamenti delle somme in questione al fondo Perseo Sirio. La domanda è stata posta direttamente ai tecnici di Via del Corso. Con il parere n.5690/2020, l'Aran fa sapere che la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali contenute nell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 non può che essere ribadita.

La posizioni dei giudici del lavoro
Il giudice del lavoro di Arezzo con sentenza n. 95/2020, dopo aver bollinato i pareri dell'Agenzia e dell'Anci come «mere asserzioni di parte», essendo tale istituzioni enti esponenziali della parte datoriale, ha ritenuto illegittima la condotta adottata da quelle amministrazioni locali che hanno ritenuto che l'applicazione dell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 rendesse obbligatoria, anche contro la volontà dei propri dipendenti, la sospensione dei versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 285/1992, a favore di fondi di previdenza complementare già esistenti per destinarle esclusivamente al fondo Perseo Sirio. La posizione del giudice aretino è stata confermata di recente dal Tribunale di Ivrea con sentenza n. 112/2020 la quale ha precisato che la disposizione contrattuale, nell'individuare il fondo Perseo Sirio come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche.

La posizione dell'Aran
Per i tecnici dell'Agenzia occorre in via preliminare individuare la natura di una sentenza del giudice del lavoro. Ricordano come le sentenze in questione rappresentano sentenze di primo grado non confermate da altri gradi di giudizio e, pertanto, non possono essere considerate un orientamento giurisprudenziale consolidato. Non manca il richiamo all'articolo 41 del decreto legge 207/2008 che sancisce il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Fissato questo puntello, l'Aran con altrettanta fermezza afferma che la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali contenute nell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018 non ci sono nuovi elementi per discostarsi dalla posizione espressa in passato con i propri orientamenti applicativi, vale a dire nessuna possibilità di far confluire le risorse in fondi diversi da quello negoziale, anche nel caso in cui la scelta di destinazione ad un fondo aperto fosse avvenuta prima del 21 maggio 2018.

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