L'esperto risponde Appalti

Prezzario modificato dalla stazione appaltante

Salve, in un appalto pubblico si procede ad appaltare dei lavori mediante procedura aperta. In fase di valutazione dell'appalto avevo verificato che i codici dell'Elenco Prezzi adottato corrispondevano al prezzario regionale, pertanto, conoscendo i prezzi del prezzario non ho approfondito ed ho fatto la mia offerta. Risultato aggiudicatario, con mia amara sorpresa ho constatato che tutti i prezzi dell'appalto sono stati ribassati, oltre che, le voci del prezzario di riferimento modificate, lasciando inalterato i codici del prezzario. Per quanto ne so, negli appalti pubblici i prezzi devono essere dedotti in base all'art. 32 del regolamento dai vigenti prezzari nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi. Pertanto, con il quesito si chiede: una stazione appaltante può modificare a suo piacimento sia i prezzi sia le voci di un prezzario regionale senza fare indagini di mercato ne tanto meno analisi, lasciando inalterato il codice del prezzario di riferimento? Se non può farlo, quali sono le azioni che possono essere intraprese da parte dell'appaltatore?

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La domanda

Salve, in un appalto pubblico si procede ad appaltare dei lavori mediante procedura aperta. In fase di valutazione dell'appalto avevo verificato che i codici dell'Elenco Prezzi adottato corrispondevano al prezzario regionale, pertanto, conoscendo i prezzi del prezzario non ho approfondito ed ho fatto la mia offerta. Risultato aggiudicatario, con mia amara sorpresa ho constatato che tutti i prezzi dell'appalto sono stati ribassati, oltre che, le voci del prezzario di riferimento modificate, lasciando inalterato i codici del prezzario. Per quanto ne so, negli appalti pubblici i prezzi devono essere dedotti in base all'art. 32 del regolamento dai vigenti prezzari nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi. Pertanto, con il quesito si chiede: una stazione appaltante può modificare a suo piacimento sia i prezzi sia le voci di un prezzario regionale senza fare indagini di mercato ne tanto meno analisi, lasciando inalterato il codice del prezzario di riferimento? Se non può farlo, quali sono le azioni che possono essere intraprese da parte dell'appaltatore?

Il tema dell'ambito di discrezionalità di cui gode l'ente appaltante in sede di determinazione dei prezzi da porre a base di gara è da sempre oggetto di discussione e di interpretazioni contrastanti. La più recente giurisprudenza ritiene, con un orientamento prevalente anche se non univoco, che le valutazioni tecniche che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Roberto Mangani

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