Urbanistica

Prg, il Comune deve motivare in modo specifico il cambio di destinazione sulle aree «attuate»

Il Tar Salerno ha accolto il ricorso di un proprietario di un'area riclassificata agricola che era stata oggetto di un piano di lottizzazione non realizzato

di Massimo Frontera

In sede di adozione del un nuovo Prg, un comune campano ha riclassificato da residenziale ad agricola un'area oggetto di un piano di lottizzazione mai attuato. In risposta alle osservazioni puntuali e ben argomentate del proprietario, l'ente locale ha sbrigativamente replicato opponendo un generico interesse pubblico alla base della decisione. Il proprietario ha impugnato gli atti di fronte al Tar. Il giudice amministrativo - nel caso specifico il Tar Salerno - ha accolto il ricorso con la recente pronuncia n.558/2023 pubblicata lo scorso 14 marzo.

I giudici, collocandosi nell'alveo di un consolidato e pluriennale orientamento della giurisprudenza, hanno ovviamente riconosciuto all'ente locale il potere di decidere la destinazione di un'area, modificandola rispetto al passato. Ma hanno anche affermato che se sussistono elementi concreti e oggettivi che hanno alimentato una legittima aspettativa rispetto a una determinata destinazione, l'ente locale non se la può cavare con una giustificazione vaga ma deve motivare adeguatamente la sua scelta. Più esattamente, il Tar ritiene che l'elemento minimo tale da legittimare una aspettativa del proprietario sia il piano di lottizzazione o il piano particolareggiato o il piano attuativo, almeno allo stato di adozione. Nel caso specifico il giudice ha anche affermato che non rileva la responsabilità del ritardo, se cioè la mancata attuazione sia da imputare alla contrarietà dell'ente locale (come sostenuto dal ricorrente nel caso specifico) oppure all'inerzia del ricorrente stesso. Ciò che conta è la qualità, per così dire, della motivazione addotta e la spiegazione fornita al proprietario attraverso una corretta interlocuzione.

«La motivazione resa - osservano i giudici analizzando la controversia - non dà affatto conto delle eventuali ragioni di interesse pubblico tali da giustificare il superamento della pregressa destinazione residenziale impressa all'area del ricorrente e, di conseguenza della qualificata aspettativa maturata nel privato – nel corso di un ampio spazio temporale – in ordine alla classificazione dell'area di sua proprietà». «Se è vero, infatti - conclude il Tar - che le scelte di pianificazione non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, è altrettanto vero che esse scontano il limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione».

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