Personale

Procedimenti disciplinari, protocollare gli atti è utile ma non necessario

Provvedimento di contestazione degli addebiti è stato effettuato dal solo presidente dell'ufficio

di Pietro Alessio Palumbo

Il licenziamento disciplinare del «furbetto del cartellino» è valido anche se il provvedimento di contestazione degli addebiti è stato effettuato dal solo presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Ciò in quanto la formazione della volontà dell'organo in questione è distinta dalla manifestazione della stessa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 13912/2021, mentre la "volontà" si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'Upd agisce in persona del soggetto che lo rappresenta; per cui gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo. E anzi, ai fini della validità del licenziamento neppure occorre la protocollazione dei verbali poiché a ben vedere nella specie non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici bensì atti posti in essere dalla Pa con i poteri propri del datore di lavoro privato; come tali soggetti alla disciplina privatistica. In altre parole i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato non sono procedimenti amministrativi.

Secondo la Corte non ha fondamento la tesi secondo cui dalla natura "perfetta" del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo. Il collegio perfetto è caratterizzato dal fatto che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui è chiamato a valutazioni tecnico-discrezionali; esigenza che non ricorre rispetto agli atti istruttori.

L'Upd deve compiere collegialmente solo le attività valutative e deliberative vere e proprie rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i componenti offrano il proprio contributo; non anche quelle preparatorie verificabili successivamente dall'intero consesso. E la contestazione degli addebiti, con la quale si dà avvio al procedimento disciplinare non ha natura decisoria né è espressione di potere discrezionale. Nell'impiego pubblico contrattualizzato, a differenza dell'impiego privato, l'iniziativa disciplinare è "doverosa" tanto che la sua omissione è fonte di responsabilità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento.

La protocollazione degli atti dell'UPD può certamente essere utile, ma si tratta di una mera scelta organizzativa della Pa la cui mancata adozione non ha incidenza sulla validità del procedimento disciplinare. La catalogazione degli atti in ordine cronologico tramite numero progressivo riportato in un registro, è fattore di buon andamento della Pa per garantire una conservazione ordinata e un'agevole reperibilità degli atti. Ma la protocollazione non è requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi - motivazione, dispositivo, data di emanazione - sono riportati nell'atto ed attestati da firma. E poi a ben vedere le procedure in questione neppure costituiscono procedimenti amministravi: siamo nel campo della disciplina privatistica.

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