Procedimenti a istanza di parte, sempre illegittimo il rigetto per improcedibilità senza prima comunicare i motivi ostativi
Deve essere sempre preceduto da una comunicazione dell’ente che spiega le ragioni del mancato accoglimento della domanda
Ha carattere inderogabile il principio secondo cui nel procedimento a istanza di parte il rigetto per improcedibilità deve essere sempre preceduto da una comunicazione dell’ente recante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, come prescritto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990. Ne consegue che, rispetto al procedimento amministrativo, non può trovare in alcun caso applicazione la sanatoria prevista dall’articolo 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, ai sensi del quale «non è...