Procedimento disciplinare, Pa libera di avvalersi degli atti del procedimento penale
L'amministrazione pubblica può valutare senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini
L'amministrazione pubblica può valutare autonomamente gli atti del processo penale e ritenere che essi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al dipendente. Lo afferma la sezione lavoro della cassazione con la sentenza n. 33979 del 17 novembre.
Il caso
Il caso riguarda una sentenza con cui la Corte d'appello ha rigettato l'impugnativa del licenziamento proposta da un lavoratore dipendente comunale, concordando con la tesi del tribunale secondo cui non era configurabile una delle condotte per le quali il contratto enti locali prevedeva l'irrogazione di una sanzione conservativa, ma il comportamento era tale da integrare la giusta causa di licenziamento. È vero, ha affermato, che il comportamento contestato non era espressamente tipizzato dalla contrattazione collettiva, purtuttavia il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza non portavano a concludere per la sproporzione della sanzione applicata. Inoltre, il licenziamento senza preavviso è previsto per le violazioni intenzionali degli obblighi non specificatamente esplicitati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza di appello prospettando quattro motivi, ora tutti rigettati dalla sezione lavoro della cassazione.
I motivi
Il lavoratore contesta la ricostruzione operata dalla corte d'appello che ha valutato la sua condotta in termini differenti rispetto a quelli fatti propri dal Comune e recepiti nella sentenza. Il licenziamento è stato fondato sulla violazione dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/2001, che applica tale sanzione nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La suprema corte rileva che né l'articolo 55-bis né l'articolo 55-ter dello stesso Dlgs 165/2001 impongono alla pubblica amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare: «Venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (…) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale». Questo conduce alla conclusione che l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente. E ancora, l'utilizzabilità di atti del procedimento penale ai fini della formazione del libero convincimento del giudice è conforme alla giurisprudenza consolidata della cassazione secondo la quale, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
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