Appalti

Procedure negoziate senza bando, Porta Pia corregge la rotta sulla trasparenza: gli avvisi sono inviti a candidarsi

I chiarimenti inviati a Rfi, Anas e provveditorati sulle procedure in deroga del Dl Semplificazioni

Contrordine delle Infrastrutture sugli obblighi di pubblicità da seguire nelle procedure negoziate senza bando per affidare gli appalti sottosoglia Ue dopo il decreto Semplificazioni. Con un parere rilasciato su richiesta di una stazione appaltante, il Mit lo scorso ottobre aveva derubricato l'obbligo di dare conto dell'avvio della procedura negoziata, introdotto in fase di conversione del Dl 76, a un semplice avviso, da non considerare però come un via libera alla presentazione di candidature. La pubblicazione di quell'avviso, veniva spiegato, non deve essere presa alla stregua di un invito a manifestare interesse: si tratta solo di «avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa». Un'interpretazione restrittiva che aveva sollevato le proteste delle imprese, in particolare dei costruttori dell'Ance, che paventavano il rischio di assegnazioni arbitrarie giustificate con il paravento dell'emergenza.

Ora arriva la correzione di rotta, grazie ai chiarimenti messi nero su bianco dal capo del dipartimento Infrastrutture di Porta Pia, Pietro Baratono. Nel documento - inviato ai Provveditorati, all'Anas e a Rfi - il ministero ricostruisce il quadro normativo, dando indicazioni precise per lo svolgimento delle procedure negoziate senza bando, arrivando a conclusioni del tutto diverse di quelle formalizzate nel parere dello scorso autunno, che riduceva quell'avviso a una semplice comunicazione senza risvolto pratico per le imprese.

Il documento spiega che le stazioni appaltanti hanno due modi per scegliere le imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando. Si può partire da un indagine di mercato oppure consultare elenchi di operatori. Le prime, si legge sono «preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare» dunque l'avviso sull'avvio dell'indagine vale anche come avviso da pubblicare in base al Dl Semplificazioni. Se invece si sceglie di partire da un elenco, la stazione appaltante «è tenuta a dare immediata evidenza dell'avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso». Questo deve contenere anche i «dell'elenco da cui le imprese sono state scelte». «Ciò, si legge ancora - al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco». Dove, è un'altra precisazione, dovranno essere ammesse non solo le imprese singole ma anche i raggruppamenti temporanei di impresa e «le altre figure plurisoggettive» previste dal codice appalti.

Niente recinti predefiniti, allora, ma porte aperte alla partecipazione. Anche perché, chiarisce ora Porta Pia, «l'ampia trasparenza» nella gestione di queste procedure deve essere considerata come un «necessario contrappeso all'innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare».

Va, infatti, considerato un ultimo aspetto. Le indicazioni arrivate da Porta Pia sono riferite in particolare alle procedure sottosoglia. Si tratta di appalti non sempre di piccolo conto. Il Dl 76 ha esteso la procedura negoziata senza bando (con inviti a 5, 10, 15 imprese in base all'importo del contratto da affidare) a tutti gli appalti compresi tra 150mila euro e le soglie comunitarie. Per i lavori, in particolare, questo significa che si può arrivare fino al valore non banale di 5,35 milioni. Non solo. Bisogna tenere conto che, invocando ragioni di urgenza legate all'emergenza Covid, è anche possibile "sfondare" questo tetto, arrivando ad aggiudicare nella zona grigia delle vecchie "trattative private" lavori di importo potenzialmente molto più alto. Deroga che, facendo leva su un semplice avviso di avvio di procedura chiuso alla partecipazione di imprese esterne, rischiava di creare seri problemi di trasparenza e mercato.

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