Progettazione

Gare di progettazione, illegittimo chiedere la prova di servizi analoghi in un arco temporale ristretto

L'Anac chiarisce anche che negli edifici storici la ristrutturazione deve privilegiare il bene rispetto all'uso (scuola, ospedale, museo)

di Mauro Salerno

Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nei bandi di progettazione, è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell'appalto. Le esperienze pregresse devono essere riferite all'intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza. Lo stabilisce l'Anac in una Nota a firma del presidente approvata dal Consiglio nell'adunanza del 17 gennaio 2023 in seguito a un esposto dell'Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica).

La segnalazione riguardava la procedura aperta per l'affidamento della redazione di un progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte sul Po tra Casalmaggiore (Cremona) e Colorno (Parma), per un importo a base gara di 1,146 milioni di euro. Nel bando della Provincia di Parma, tra i criteri di valutazione viene richiesta la «descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell'operatore economico offerente».

L'Anac contesta all'amministrazione la previsione di un limite temporale in contrasto con il Bando-tipo Anac n. 3 sui servizi di progettazione. «Nel bando-tipo - segnala l'Autorità - non c'è alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del cosiddetto merito tecnico proprio per consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco dell'intera vita professionale. Per questo motivo nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale, ovvero i dieci anni previsti in passato, entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell'esperienza pregressa». y

Per l'Anac,« l'affidabilità e la professionalità dell'operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti e pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze "obsolete", in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente possono essere agevolmente superati in sede di valutazione».

Per questi motivi« la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica è un illegittimo restringimento della concorrenza».

Ulteriore anomalia del bando contestata alla Provincia di Parma riguarda la previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta tecnica, cioè di requisiti esperienziali, in violazione dell'articolo 95 del codice appalti secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali, o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nel caso di specie l'attribuzione di 23 punti per tali requisiti su un massimo di 70 incide in maniera rilevante sulla valutazione dell'offerta tecnica e pertanto è da ritenere non conforme al codice appalti.

Priorità nella progettazione e recupero di edifici storici
Nel caso di ristrutturazione di edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, prima della funzionalità di destinazione (scuola, ospedale, museo) va tenuto conto della tutela del bene, che è prioritaria rispetto all'utilizzo funzionale. Gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico-artistico, infatti, presentano un maggiore grado di complessità, che determina un importo a base di gara più elevato. Inoltre, l'affidamento e l' esecuzione di servizi di ingegneria e architettura in tali casi richiedono il rispetto della normativa speciale posta dal codice dei bene culturali e del paesaggio, e delle disposizioni speciali previste dal codice degli appalti.

È quanto ha chiarito l'Autorità Anticorruzione rispondendo ad una richiesta di parere avanzata dall'Oice, che chiedeva come operare la corretta individuazione della destinazione funzionale delle opere nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ad edifici destinati a utilizzi pratici come scuole e ospedali, ma all'interno di strutture storiche. Con la delibera n. 26 dell'11 gennaio 2023, Anac ha messo in chiaro che l'affidamento di tali servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente riconducibili a più destinazioni funzionali deve avvenire prendendo in considerazione la categoria di opere con maggiore complessità. E nel caso di beni sottoposti a tutela (decreto legislativo n.42/2004), questa è l'elemento prevalente, anche rispetto alla destinazione finale dell'edificio. La certificazione dei servizi deve pertanto compatibile con la categoria di opere individuate nel bando di gara.

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