Fisco e contabilità

Progetti non nativi Pnrr, ricognizione obbligatoria per la corretta rendicontazione

Si tratta delle linee di finanziamento avviate prima che sono successivamente confluite nel Piano

di Elena Masini

Con l'attivazione di Regis e la diramazione delle istruzioni da parte della Ragioneria generale dello Stato entra nel vivo la rendicontazione delle risorse del Pnrr, in concomitanza con l'avvio dei progetti da parte dei soggetti attuatori. Gli obblighi di rendicontazione dei fondi e le relative regole di contabilizzazione, tuttavia, trovano applicazione anche per i progetti avviati prima dell'approvazione del Pnrr (cosiddetti progetti «non nativi»), vale a dire per tutte quelle linee di finanziamento previste da specifiche norme di legge, che sono successivamente confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2021/241 ammette a contribuzione anche le misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020, purchè rispettino i requisiti ivi previsti. Il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr (circolare RgS n. 29/2022) precisa espressamente che anche tali progetti devono sottostare alle stesse regole e procedure previste per gli interventi "nati" all'insegna del Piano.

L'individuazione dei progetti
Un primo problema che si pone agli enti è quello di individuare quali sono i progetti avviati prima del Pnrr che sono stati ricondotti nell'ambito del Piano. A tale proposito il ministero dell'Economia e delle finanze con decreto 6 agosto 2021 (e successive modificazioni) ha approvato l'elenco dei progetti e delle relative risorse confluite nel Pnrr, distinguendo tra progetti in essere e nuovi progetti. Tale elenco rappresenta il punto di riferimento per gli enti al fine di individuare quali linee di finanziamento preesistenti sono diventate Pnrr. Tra i cosiddetti «non-nativi-Pnrr» ritroviamo, tra gli altri, finanziamenti che interessano direttamente gli enti local, tra i quali:
• i contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
• i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
• i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019);
• il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019;
• la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018);
• la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

Si tratta ovviamente di una elencazione parziale non idonea a definire tutto il perimetro degli interventi in esame. Gli enti potranno fare riferimento, in proposito, alle specifiche informazioni messe a disposizione dalle amministrazioni centrali titolari sui portali o sulle pagine web appositamente dedicate al Pnrr. Per questi finanziamenti risulta quanto mai opportuno procedere ad una mappatura interna. Tale ricognizione è imprescindibile al fine di definire quali progetti rientrano tra quelli soggetti alla rendicontazione, così da assoggettarli alle procedure ed alle regole contabili previste per i progetti nativi Pnrr. Al pari degli altri, tali progetti dovranno essere gestiti attraverso specifici capitoli di entrata e di spesa contenenti ciascuno la missione, componente, intervento, Cup e descrizione del progetto, idonei a definire il perimetro applicativo.

Atto formale di ricognizione
Con il Manuale allegato alla circolare n. 26/2022 la Ragioneria generale dello Stato precisa che non sarà necessario riapprovare i rendiconti già chiusi. Gli enti potranno limitarsi ad adottare un atto formale (delibera dell'organo esecutivo) attraverso il quale:
• prendere atto dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel Pnrr;
• procedere alla perimetrazione e ridenominazione dei relativi capitoli di entrata e di spesa con indicazione del Cup, intervento, missione e componente;
• procedere alla eventuale istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nel caso in cui i capitoli preesistenti non fossero univoci per singolo Cup;
• procedere alle variazioni compensative tra i capitoli, così da allocare correttamente le risorse.

Per quanto riguarda i movimenti contabili registrati negli esercizi 2022 e successivi, invece, potrebbe risultare opportuno spostare accertamenti ed impegni nonché reversali e mandati di pagamento sui nuovi capitoli eventualmente istituiti. Gli ordinativi informatici emessi nel 2022 dovranno essere annullati e sostituiti in caso di errata codifica della transazione elementare ovvero di errata attribuzione del piano finanziario. Solo in questo modo verrà garantita la piena tracciabilità delle informazioni che è alla base della rendicontazione Pnrr.

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