Personale

Progressioni economiche, la Funzione pubblica conferma la linea sulla retroattività

Retroattività possibile solo dal 1° gennaio dell'anno della stipula dell'integrativo

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Come espressamente stabilito dall'articolo 16, comma 7, del contratto nazionale del 21 maggio 2018, l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. Di conseguenza, per dare una decorrenza fino al 1° gennaio dell'anno delle progressioni orizzontali non è obbligatorio chiudere la graduatoria entro il 31 dicembre, ma basta la previsione nel contratto integrativo decentrato. Sono questi i chiarimenti che erano già stati forniti dall'Aran con il parere CFL69 del 20 dicembre 2019 e che oggi trovano un ulteriore conferma anche da parte del Dipartimento della funzione pubblica con il parere DFP-0006153-P-29/01/2021.

L'orientamento interpretativo previgente al contratto del 2018
I tecnici di Palazzo Vidoni, con una nota molto datata protocollo n. 7259/2014 indirizzata ad un'amministrazione comunale, avevano avuto modo di affermare che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse.
Sulla stessa linea interpretativa si era poi espressa anche dalla Ragioneria generale dello Stato, prima con nota protocollo n. 17635/2014 e successivamente con note di analogo contenuto. L'orientamento ha trovato conforto anche nella magistratura contabile (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 57/2018).

La disciplina contrattuale
Al fine di dare soluzione alla problematica spesso insorta in ordine alla eventuale efficacia retroattiva dell'istituto l'articolo 16, comma 7, del contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha previsto che «l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie». Con la disposizione contrattuale è stato così data certezza alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale, stabilendo che la stessa non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo con il quale viene decisa l'attivazione dell'istituto. Ovviamente deve trattarsi di un contratto integrativo siglato definitivamente e non della sola preintesa (si veda NT+Enti locali & Edilizia del 14 dicembre 2020).

Il parere
Per il Dipartimento della funzione pubblica la chiara formulazione della disposizione contrattuale che regge l'attuale impianto regolamentare delle progressioni economiche nel comparto delle funzioni locali, intervenuta a seguito del rinnovo sottoscritto nel 2018, porta a ritenere ormai definitivamente superate le indicazioni fornite in passato sull'argomento dallo stesso Dipartimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©