Personale

Progressioni a rischio per i dipendenti senza Green Pass

Il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento potrebbe essere compromesso

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass produce effetti anche sull'ammissibilità del dipendente alla procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria. In tal senso il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento potrebbe essere minato dall'assenza in questione. È questo quanto si legge, tra le righe, in una delle ultime risposte, pubblicate venerdì scorso, sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e di Linea amica digitale, nell'ambito dell'iniziativa «Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica amministrazione».

Il dubbio
L'articoli 9-quinquies, comma 6, del decreto Riaperture ha previsto che nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 ovvero che ne risultino sprovvisti al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31 dicembre. La disposizione ha, inoltre, precisato che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le linee guida in materia di materia di condotta delle Pa per l'applicazione della disciplina in materia di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale, approdate in gazzetta ufficiale lo scorso 14 ottobre, nella parte relativa al trattamento economico (punto 1.4), hanno precisato che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di «anzianità di servizio».
Come impatta tale previsione con l'istituto della progressione economica orizzontale, visto che l'articolo 16, comma 6, del contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 stabilisce che «ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi»?
Per spigarlo con un esempio: se un dipendente ha ottenuto l'ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022? Questa la domanda formulata da un ente locali direttamente ai tecnici di palazzo Vidoni.

La risposta
Con la Faq n. 15 viene ricordato che nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a «qualunque fine».
L'inciso «qualunque fine» parrebbe dunque minare il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento, necessario per l'ammissione del dipendente alla procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©