Progressioni verticali, aumento età pensionabile, rappresentanza sindacale e monetizzazione delle ferie
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Progressioni verticali in deroga e criteri di valutazione
Nelle procedure di progressione tra le aree cosiddette “in deroga”, non è legittimo costruire sistemi di valutazione che, una volta ammessi i candidati, penalizzino i titoli di studio più elevati a favore di quelli inferiori, a parità di anzianità di servizio. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 9880 del 15 dicembre 2025.
L’anzianità può infatti essere valorizzata come requisito di accesso per i dipendenti privi di laurea, in coerenza con l’articolo 52-bis del Dlgs 165/2001 e con le clausole del Ccnl, ma non può essere ulteriormente utilizzata nella fase valutativa per delineare corsie preferenziali in danno dei candidati laureati.
Nel caso oggetto di giudizio, il sistema di punteggi previsto dal bando presentava evidenti contraddizioni, consentendo che un candidato con laurea quinquennale ottenesse un punteggio inferiore rispetto a un diplomato con identica anzianità di servizio, o che fosse attribuito lo stesso punteggio al diploma con votazione massima e alla laurea magistrale, in violazione del principio di par condicio.
Collocamento a riposo e nuovo limite ordinamentale
Dal 1° gennaio 2025 il limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici è fissato a 67 anni di età. Ne deriva che non sono validi i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati entro il 31 dicembre 2024 nei confronti di lavoratori che, a quella data, non avevano ancora compiuto 65 anni.
In questi casi, i dipendenti interessati devono permanere in servizio fino al raggiungimento del nuovo limite ordinamentale, salvo dimissioni volontarie, con conseguente necessità per le amministrazioni di verificare gli atti adottati a fine 2024 e gli effetti sulle programmazioni del personale. Questo l’orientamento espresso dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere protocollo n. 22982 del 26 marzo 2025.
Conflitto di interessi e rappresentanza sindacale nella contrattazione integrativa
La titolarità di un ruolo sindacale non determina, di per sé, una situazione di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico. È quanto ha evidenziato l’Anac con il parere n. 4704 del 3 dicembre 2025, nel quale è tornata sul tema del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici che ricoprono anche incarichi sindacali.Resta tuttavia centrale l’esigenza di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, mediante la segnalazione e l’astensione in presenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali. Il rischio emerge solo quando il rappresentante sindacale intervenga nella definizione di requisiti o criteri che risultino direttamente favorevoli alla propria posizione personale, incidendo sulle future selezioni o sulle condizioni di accesso agli incarichi.In questi casi, spetta all’amministrazione verificare in concreto la sussistenza del conflitto e individuare nel Ptpct e nel codice di comportamento misure idonee a prevenirlo.
Ferie e società a partecipazione pubblica
Ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica non si applica il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per le pubbliche amministrazioni. Il rapporto di lavoro resta infatti disciplinato dal diritto privato, anche quando la società è sottoposta a controllo pubblico e persegue finalità di interesse generale.
La natura privatistica del rapporto non viene meno né per effetto della forma societaria prescelta, né per il controllo esercitato dall’ente pubblico, in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Di conseguenza, anche la gestione delle ferie segue le regole proprie del lavoro privato, inclusa la possibilità di monetizzazione nei casi consentiti.È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 16772 del 23 giugno 2025.




