I temi di NT+L'ufficio del personale

Progressioni verticali, concorsi, liste di collocamento e qualifica dirigenziale

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Procedure di progressione verticale

Quando il bando di selezione stabilisce un punteggio per l’iscrizione a un albo professionale, senza alcuna graduazione tra le possibili in possesso dei candidati (né nell’avviso né a opera della commissione), al concorrente che ne possiede anche solo una e a prescindere dall’attinenza rispetto alla funzione, deve essere attribuito il punteggio stabilito. Lo ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 10 novembre 2023 n. 1424. Quanto poi al punteggio da attribuirsi agli incarichi professionali è corretto che la responsabilità di procedimento non venga valorizzata quando conferita da un ente esterno (nella fattispecie, dal Giudice di Pace) e ovviamente attinente a compiti non riconducibili alle funzioni comunali. Vale a dire che l’esperienza professionale maturata dal dipendente nello svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento, che determina l’attribuzione in suo favore di un punteggio finalizzato al passaggio nella categoria professionale superiore, deve avere attinenza con i compiti e le funzioni degli enti locali.

Attribuzione del punteggio alle prove di concorso

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 3 novembre 2023 n. 9531 ha stabilito che la commissione esaminatrice non è tenuta a esternare le modalità con le quali è pervenuta all’attribuzione del punteggio alle prove di concorso, tanto più quando il regolamento sull’accesso preveda, in primis, il criterio dell’unanimità ed, in via subordinata, quello della media aritmetica dei voti espressi dai componenti. Il predetto vincolo regolamentare, quindi, esenta la commissione dall’indicare il metodo prescelto, discendendo questo in maniera del tutto automatica da scelte di carattere generale ed astratto effettuate dall’ente, a monte della procedura. La mancata esternazione del metodo valutativo da parte della commissione non può, pertanto, assurgere a vizio della valutazione delle prove, considerato che l’organo risulta, sul punto, privo di spazi residui lasciati alla sua discrezionalità.

Liste di collocamento, come avvengono le assunzioni

A differenza delle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione, nel caso della chiamata mediante lista di collocamento l’amministrazione procede a una semplice verifica, in capo a un soggetto già assunto, del possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa. Pertanto le controversie aventi a oggetto le procedure di avviamento al lavoro nel pubblico impiego mediante selezione in base alle graduatorie ex articolo 16 della legge 56/1987 sono di competenza del giudice ordinario, non potendo le stesse ricomprendersi fra le procedure concorsuali riservate alla giurisdizione amministrativa, secondo l’articolo 63 del Dlgs 165/2001 e ciò anche se la procedura è dotata di una fase valutativa-idoneativa. È questo il principio ribadito dal Tar Sardegna, sezione II, nella sentenza 7 novembre 2023 n. 850.

Titoli di studio per l’accesso alla qualifica dirigenziale

È legittima la facoltà dell’amministrazione di stabilire nel bando di concorso per assunzioni nella qualifica dirigenziale alcuni diplomi di laurea, ritenuti adeguati per il profilo ricercato. La normativa vigente (articoli 28 e 35 del Dlgs 165/2001) non impongono, necessariamente, l’ammissione a tali procedure di reclutamento di tutti i candidati comunque in possesso del titolo di laurea. È questa la sintesi da parte del Consiglio di Stato, sezione V, contenuta nella sentenza 8 novembre 2023 n. 9604 con la quale è stato altresì evidenziato che la previsione di specifici titoli di laurea quali requisiti di ammissione al concorso può essere legittimamente stabilita negli atti generali riferiti alle procedure concorsuali e nei singoli bandi, poiché si connette, razionalmente, ad uno dei criteri essenziali delle procedure selettive per l’accesso alle qualifiche più elevate del lavoro pubblico. Quindi, non può negarsi l’esistenza, in capo all’amministrazione, di un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti adeguati per l’ammissione ad un concorso pubblico, potere sindacabile sotto il profilo della manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso.