Personale

Progressioni verticali «in deroga», Aran fa i calcoli del consumo di budget da imputare allo 0,55% del monte salari 2018

É la differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare dell'area di destinazione e quello dell'area di appartenenza

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

In caso di progressione tra le aree, il consumo delle risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è pari dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare (a cui si aggiunge la quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio) dell'area di destinazione e quello dell'area di appartenenza (unitamente alla relativa quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio).

I requisiti di accesso, i criteri di selezione, le relazioni sindacali e le modalità di finanziamento sono elementi che differenziano le progressioni verticali «a regime» e quelle previste per il «periodo transitorio».

Mentre la procedura selettiva, la previsione nel piano dei fabbisogni di personale e la garanzia che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno, sono gli aspetti che ad accomunano le due tipologie di progressioni.

Sono queste le indicazioni fornite dall'Aran, con il placet della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello stato, in alcuni orientamenti applicativi pubblicati in questi giorni.

L'ultima tornata contrattuale del comparto degli enti locali, nel dare applicazione alle previsioni contenute nell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del Dlgs 165/2001, ha introdotto (articolo 13, comma 6) la disciplina le progressioni verticali in deroga alla disciplina ordinaria, quest'ultima riproposta pedissequamente dall'articolo 15 del medesimo contratto.

In particolare, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le aree anche di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.

La disposizione (comma 8) ha previsto che le progressioni in questione sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali dei singoli enti.

Nel caso di progressione tra le aree, quindi, qual è il consumo di budget da imputare allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018?

Per l'Agenzia il calcolo da seguire è il seguente.

Occorre prendere il valore annuale dello stipendio tabellare di accesso, aggiungerci la quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Area/Categoria di destinazione e a questa sottrarre il valore annuale dello stipendio tabellare di accesso e quota dell'indennità di comparto (sempre a carico del bilancio) dell'area di appartenenza.

Lo stipendio tabellare da prendere come base di calcolo è quello indicato in tabella G allegato al contratto del 16 novembre 2022 a cui si aggiunge la tredicesima mensilità. Insomma, non si tiene conto delle eventuali progressioni orizzontali/differenziali stipendiali.

Così, ad esempio, il costo per il passaggio dall'area degli operatori esperti a quella degli istruttori sarà pari a:

costo area istruttori: = 23.175,61 (21.392,87/12x13) + 52,08 (4,34 x 12) = 23.227,69 euro

costo operatore esperto: 20.620,72 (19.034,51/12x13) + 44,76 (3,73 x 12) = 20.665,48 euro

costo progressione: 23.227,69 – 20.665,48 = 2.562,21 euro.

L'Aran fornisce poi un quadro di sintesi delle differenze e degli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime e quelle con la procedura transitoria.

Si tratta in realtà di un elenco «fotocopia» di quanto contenuto nell'orientamento applicativo congiunto dell'Aran stessa, della Ragioneria generale dello stato e della Funzione pubblica reso per il comparto delle Funzioni centrali, il quale il Comitato di settore Autonomie locali nell'esprimere parere positivo al contratto del 16 novembre 2022, invitava l'Aran a tener conto (è quanto si legge nella delibera n. 1/SSRRCO/CCN/2023 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con cui è stato certificato il contratto, si veda NT+Enti locali & edilizia del 19 gennaio).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©