Personale

Progressioni verticali, il servizio «in convenzione» non vale come anzianità di servizio

Dal Tar Calabria alcune interessanti considerazioni che potranno aiutare gli enti nel disciplinare il meccanismo

di Gianluca Bertagna

C'è grande attenzione sull'istituto delle progressioni verticali. Dall'entrata in vigore del Dl 80/2021 e della modifica dell'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, le amministrazioni si sono cimentate nel predisporre norme interne contenenti i criteri e le modalità operative per l'inquadramento, mediante procedura comparativa, dei dipendenti alla categoria superiore. Anche il nuovo contratto delle Funzioni Locali tocca l'argomento introducendo le casistiche per le quali si potrà progredire anche senza titolo di studio necessario ordinariamente per l'accesso dall'esterno. Nel frattempo, però, non si può dimenticare che è ancora applicabile, fino al 2022, l'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 che permette di effettuare progressioni di carriera tramite concorso riservato.

A tal proposito il Tar Calabria-Reggio Calabria, nella sentenza 7 novembre 2022 n. 721, ha svolto alcune interessanti considerazioni che potranno aiutare gli enti nel disciplinare ancora meglio l'intero meccanismo delle progressioni verticali. Nel documento è stato, innanzitutto, affermato che è del tutto legittimo che l'ente preveda, nel bando per il concorso riservato, il requisito dell'anzianità di servizio nella categoria inferiore di almeno 12 mesi (compiuti alla data di scadenza per la presentazione delle domande) nei propri ruoli.

Lo scopo indicato dal legislatore, a cui sono preordinate le menzionate progressioni di carriera, è proprio quello di valorizzare le professionalità dei soggetti che sono dipendenti, a tempo indeterminato, dell'ente.

Stabilita tale legittimità è stato preso in esame il caso di un dipendente che aveva svolto la sua attività tramite un servizio prestato in forza di convenzione tra enti, ex articolo 14 del contratto 22 gennaio 2004. Il Tar ha ricordato che quest'ultimo strumento concretizza una sorta di "avvalimento" dell'attività di lavoro di un dipendente in servizio presso un altro ente; si tratta, cioè, di un duttile strumento in forza del quale un ente utilizza parzialmente le prestazioni di un dipendente che mantiene il rapporto di servizio con l'amministrazione originaria, che continua anche ad erogargli il trattamento economico, mantenendosi così un unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

La fattispecie in esame, pertanto, non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.

Si deve, dunque, escludere che il servizio così prestato possa essere computato per integrare il precitato requisito di ammissione alla selezione per la progressione verticale.

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