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Prove di concorso suppletive per i positivi Covid: non per forza

La necessità di concludere l'iter concorsuale celermente giustifica la mancata indizione di ulteriori prove

di Pietro Alessio Palumbo

La sentenza del Tar Puglia n. 152/2022 si inserisce nel filone di decisioni su ricorsi di candidati impossibilitati alle provehttps://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/02/06/Tar_Puglia_152_2022.pdf concorsuali perché risultati positivi ai tamponi Covid ovvero in quarantena per contatti con contagiati. Casistica che nella stragrande maggioranza si è chiusa con l'accoglimento delle richieste di prove suppletive. E ciò perché - si è evidenziato - l'isolamento per Covid è una misura a tutela del concorrente positivo ma anche dei suoi stessi antagonisti.

Tuttavia questa volta il giudice amministrativo ha posto in evidenza che la normativa dell'emergenza non impone affatto alla Pa di organizzare le suddette prove suppletive per i candidati in quarantena Covid-19. La normativa in corso ha stabilito unicamente una "facoltà" per la Pa coinvolta. E se come nella vicenda la procedura deve essere conclusa nel minor tempo possibile proprio in ragione delle carenze emerse in costanza dello stato pandemico, allora il no alla richiesta di prova suppletiva è certamente giustificato.

Per il Tar Puglia gli impedimenti soggettivi dei concorrenti sebbene causati da caso fortuito o da forza maggiore sono irrilevanti ai fini della procedura e quindi non giustificano l'assenza del candidato alla selezione. Il principio di contestualità informa tutte le procedure concorsuali e selettive, e costituisce conseguenza della par condicio tra candidati: per tutti devono valere le medesime condizioni.

Qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona non solo non vi sarebbe identità tra le tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse. Non si potrebbe quindi assicurare un giudizio terzo e oggettivo mirato a individuare i più capaci e meritevoli.

Inoltre affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione deve essere conclusa "tempestivamente" evitando che l'amministrazione perda interesse nell'obiettivo della selezione. Tutto ciò si mostra in contrapposizione con l'eventuale calendarizzazione di sessioni di prove suppletive, destinate ai candidati assenti nelle giornate prestabilite.

Peraltro a oggi non vige alcuna disposizione, neppure d'emergenza, idonea a imporre una deroga ai principi esposti. A legislazione vigente le amministrazioni "possono" prevedere, in ragione del numero di partecipanti l'utilizzo di sedi decentrate e ove necessario la non contestualità; assicurando comunque trasparenza e omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Emerge dunque che il legislatore pur consapevole del grave stato pandemico ancora in corso, ha previsto la mera possibilità di adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alle amministrazioni la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno o altrimenti possibile derogarli per mezzo di prove suppletive ovvero da remoto.

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