Urbanistica

Pubblicità, da rimuovere il maxi-schermo led che distrae gli automobilisti

Il Tar Sardegna boccia il ricorso di un commerciante dopo la segnalazione della polizia locale

di Davide Madeddu

Lo schermo pubblicitario troppo grande (sei metri per tre circa) può essere fonte di distrazione e pericolo per pedoni e automobilisti e quindi deve essere rimosso. È quanto emerge dalla sentenza n. 396/2022 pronunciata dalla prima sezione del Tar di Cagliari in merito al ricorso presentato dal legale rappresentante di un'attività commerciale di Oristano cui era stata ordinata la fermata dell'attività e la rimozione di «led panel pubblicitario di comunicazione visiva».

La vicenda inizia quanto il proprietario di un esercizio commerciale, sulla base di una Dua (dichiarazione autocertificativa) posiziona sulla copertura dell'edificio che ospita l'attività un led panel. Successivamente c'è un sopralluogo della polizia locale che evidenzia le dimensioni approssimative dello schermo «di circa metri 6 di base per metri 3 di altezza, in attività, che proiettava messaggi variabili di immagini di veicoli, con successione programmata di fotogrammi nell'arco di alcuni secondi)». Uno strumento che, «data la conformazione e i messaggi proiettati, attira indiscutibilmente l'attenzione degli occupanti i veicoli in transito». Non solo, la polizia locale evidenzia anche che l'impianto si trova «all'interno di un'area di intersezione stradale, in prossimità di attraversamenti pedonali» e che è «è qualificabile come elemento di disturbo e conseguente pericolo alla circolazione stradale del tratto stradale (sia pedonale che veicolare, anche in relazione ai passaggi di soggetti a limitata deambulazione), sia per la conformazione dell'area, che è indiscutibilmente un'area di intersezione stradale, oltre che per la luminosità variabile a seconda del messaggio proiettato». C'è poi la questione relativa alle dimensioni «pari a 18 metri quadrati».

Segue la determinazione del dirigente che dispone il «divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata». C'è quindi il ricorso al Tar in cui il legale rappresentante dell'azienda evidenzia come nella stessa strada. Tra i motivi adotti dal ricorrente il fatto che il pannello« si troverebbe a distanza conforme a quella richiesta dalla legge; esso, inoltre, costituirebbe una insegna (c.d. di esercizio) dell'attività svolta e, come tale, non sarebbe sottoposto alle norme sulle distanze, in quanto collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza (peraltro in proiezione verticale) ai fabbricati esistenti». Per i giudici però ricorso è infondato.

I giudici, partendo dall'istruttoria svolta dalla polizia locale da cui emerge «il giudizio di pericolosità dell'impianto de quo per la sicurezza della circolazione stradale, siccome espresso nella gravata determinazione, non può ritenersi irragionevole né viziato da travisamento, tenuto conto della posizione nella quale il pannello risulta collocato, della sua conformazione e delle modalità di funzionamento». Non solo: «Né può dirsi che il provvedimento impugnato sia viziato sotto il profilo della motivazione - argomento i magistrati amministrativi -, in quanto le ragioni poste a base della decisione comunale sono facilmente evincibili per relationem, attraverso l'espresso richiamo agli atti sopra indicati». Ricorso respinto, spese compensate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©