Personale

Pubblico impiego, congedo straordinario Covid valido ai fini previdenziali

Arrivano i chiarimenti dell'Inps sull'assoggettabilità ai fini pensionistici e di fine servizio

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Con il messaggio n. 2968/2020, l'Inps ha diffuso le istruzioni per gestire il congedo straordinario Covid dal punto di vista previdenziale. Il congedo istituito con l'articolo 23 del decreto «Cura Italia» e applicabile alla platea dei dipendenti pubblici per effetto dell'articolo 25 dello stesso decreto legge è già operativo dallo scorso 5 marzo. Arrivano solo ora i chiarimenti sull'assoggettabilità di questo congedo ai fini pensionistici e di fine servizio.

L'istituto

L'articolo 25 del decreto legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 introduce una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari) ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall'articolo 32 del Dlgs 151/2001. La norma prevede, infatti, per i genitori con figli fino a 12 anni di età, il diritto – a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a un congedo di complessivi 15 giorni, fruibili in modo continuativo o frazionato.
L'urgente necessità di individuare soluzioni da praticare in fase emergenziale, al fine di ridurre al minimo spostamenti di persone, ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione ha agito con retroattività rispetto all'entrata in vigore della norma.
Il decreto legge 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione, ha esteso ulteriormente il periodo di fruizione del congedo Covid individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo al 31 agosto 2020, incrementando nel contempo il plafond di giorni a disposizione da 15 a 30 (si veda Enti locali e Edilizia del 24 luglio 2020).
La disposizione ha previsto che per questo congedo è riconosciuta «una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo», nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Le istruzioni sulle pensioni
Ma come va operativamente gestito il congedo ai fini contributivi e previdenziali? Le indicazioni arrivano dall'Inps con il messaggio n. 2968/2020. Viene precisato che l'indennità (pari al 50% della retribuzione), corrisposta dalle amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell'Assicurazione sociale vita (ex Enpdep).
Mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, dove presente, per la gestione ex Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
Sulla scorta della formulazione letterale delle disposizioni nonché di un consulto con i tecnici del ministero del Lavoro, l'Inps afferma che i congedi straordinari Covid previsti all'articolo 25 del decreto legge 18/2020, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di Tfs (Indennità di buonuscita e indennità premio di servizio)/Tfr, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e seguenti del Dlgs 151/2001.
Nella compilazione della ListaPosPA sarà necessario dichiarare l'imponibile determinato dalla retribuzione «virtuale» intera e il relativo contributo nell'elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell'indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l'elemento V1 causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della retribuzione virtuale ai fini pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della gestione credito e, ove previsto, ex Enpdep.

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