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Pubblico impiego, la fine dello stato di emergenza azzera le tutele dei lavoratori fragili

Riferite non solo allo smart working ma anche all'assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale

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di Consuelo Ziggiotto

La fine dello stato di emergenza vede saltare le tutele dei lavoratori fragili riferite non soltanto allo smart working ma anche all'assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale nei casi di attività non smartizzabili.

La decisione del Governo appare incomprensibile e inaccettabile in un momento in cui la situazione sanitaria è ancora caratterizzata da una forte circolazione della variante Omicron e il numero dei contagi è ancora in aumento.

Questo quanto denuncia il Segretario generale della FLP nel comunicato stampa del 25 marzo scorso, commentando il passo indietro fatto dal Governo, dal momento che nella bozza di decreto circolata prima della pubblicazione, la tutela prevista dall'articolo 26, comma 2-bis del Dl 18/2022 veniva prorogata fino al 30 giungo 2022.

La versione definitiva del Dl 24/2022 non prevede alcuna proroga per il mantenimento in lavoro agile dei lavoratori fragili e questo li vedrebbe obbligati al rientro in presenza.

A saltare non è solo il lavoro agile dei fragili (articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2022) ma anche la tutela riferita all'assenza nel caso di attività non smartizzabile, riconducibile a ricovero ospedaliero, fuori dal computo dal comporto e retribuita per intero (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2022).

Le differenze tra il privato e il pubblico in materia di smart working si fanno sempre più pesanti, giacché nel privato il decreto di fine emergenza proroga al 30 giugno le disposizioni di cui all'articolo 90 del Dl 34/2022 che legittimano lo smart working in assenza di accordo, cosa che nel pubblico impiego è bandita dal 15 ottobre scorso.

Una soluzione alternativa al rientro in servizio potrebbe essere quella suggerita a inizio anno per la gestione delle quarantene (circolare ministeriale del 5 gennaio 2022.), vale a dire uno smart working prestato per lungo periodo che rispetta in ogni caso il principio della prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida perché raggiunta nella media della programmazione plurimensile.

In questo caso gli enti dovrebbero individuare un budget massimo di giornate di lavoro agile all'esaurirsi delle quali la prestazione lavorativa è richiesta in presenza. La tutela dell'articolo 26, comma 2-bis riconosceva infatti il diritto al lavoro agile, al netto del principio della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza.

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