I temi di NT+L'ufficio del personale

Qualifiche, annullamento di concorso, assunzioni di assistenti sociali e manacanza titolo di studio

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Qualifica di imprenditore agricolo per il pubblico dipendente
È compatibile con lo status di dipendente pubblico (nella fattispecie, appartenente alla Polizia di Stato), la qualifica di imprenditore agricolo, con conseguente possibilità di apertura della partita Iva, nel caso in cui l'interessato, quale erede dell'azienda agricola familiare ed allo scopo di mantenere in vita la vigna di famiglia, abbia formalmente dichiarato all'amministrazione di appartenenza il proprio intendimento di impegnarsi a cedere esclusivamente quanto prodotto dalla coltivazione dei fondi di proprietà, così da racchiudere entro tale ristretto ambito l'attività di commercializzazione. Lo ha affermato il Tar Veneto, sezione I, con la sentenza 24 febbraio 2023 n. 254 affermando che quando l'impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l'anno, l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività di coltivazione dei terreni di proprietà ed alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia non appare incompatibile con il rapporto di impiego pubblico.

Annullamento di concorso e nullità del rapporto di lavoro
«Nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici». Di conseguenza, l'annullamento della fase concorsuale rimuove, con effetto ex tunc, un presupposto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all'articolo 2126 del codice civile rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore (Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 1307/2022). Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenute nell'ordinanza 28 febbraio 2023 n. 6055.

Assunzioni di assistente sociali nelle Unioni di comuni
La Corte dei conti del Lazio è stata interpellata da una Unione di comuni per sapere se è possibile procedere all'assunzione di assistenti sociali a seguito del trasferimento delle risorse del fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), da parte degli enti locali associati, con applicazione dell'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010) e della spesa complessiva di personale (articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006). I magistrati contabili hanno espresso il loro avviso con la delibera n. 38/2023/PAR del 7 marzo 2023, evidenziando che:
• nel quadro normativo delineato e nella sua ratio è ravvisabile la volontà del legislatore di garantire un più adeguato finanziamento ed un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
• pertanto, in relazione al quesito, si deve fare riferimento all'esatta perimetrazione delle funzioni trasferite dagli enti locali partecipanti all'Unione nonché, dunque, alle relative capacità assunzionali cedute, alle necessarie risorse ed ai pertinenti vincoli di bilancio.

Danno erariale in caso di pubblico impiego conseguito senza titolo di studio
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, nella sentenza n. 19/2023/R, ha deciso che la falsa dichiarazione di possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al pubblico impiego costituisce condotta antigiuridica; pertanto, illecita e causativa del danno erariale sotto il duplice profilo dell'ingiustificato ottenimento dell'impiego senza idoneo titolo di studio e della conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze. Infatti, come da consolidato orientamento, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che, sempre, deve legittimare la loro liquidazione e l'espletamento di mansione lavorativa non integra alcun idoneo vantaggio compensativo, dal momento che l'amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso all'impiego.