Personale

Quarantena non più in smart working

Così due Faq pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici

di Consuelo Ziggiotto

La quarantena non è più un motivo per ricorrere al lavoro agile, sia quella ordinata al lavoratore che quella ordinata ai figli dello stesso lavoratore, così come non lo sono le contrazioni dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 oppure i figli ammalati di Covid.

Questo il contenuto di due Faq pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici.

Il lavoro agile non è più quello della fase emergenziale e dunque il ricorso a tale modalità di lavoro è consentito solo nei limiti della disciplina vigente e alle condizioni definite nel decreto rientro dell'8 ottobre 2021, che non comprendono né la quarantena dei lavoratori dipendenti, e neppure le quarantene ordinate ai figli minori.

Per loro arriva in soccorso il decreto fiscale che reintroduce i congedi straordinari Covid retribuiti al 50% per figli minori di anni 14 in Dad, ammalati di Covid oppure ordinati in quarantena. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni c'è il diritto all'astensione non retribuita.

E così si assiste a una lenta, perché attesa e sperata, quanto improvvisa e anticipata inesorabile uscita di scena degli istituti che hanno accompagnato i mesi più difficili dell'emergenza.

Se è vero che il lavoro agile non può più essere soluzione per le quarantene ordinate ai lavoratori, perché così suggeriscono le Faq pubblicate, è vero anche che rimane l'impianto dell'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 ancora in vigore, nella parte in cui riconduce l'assenza dovuta a quarantena al ricovero ospedaliero e fuori dal periodo di comporto.

Sembra piuttosto strano non poter più chiedere la prestazione lavorativa in modalità agile a un lavoratore sano, perché la quarantena si riferisce alla condizione di una persona sana, con evidente capacità lavorativa, e dover invece invitare il lavoratore a rivolgersi al proprio medico giustificando l'assenza con un certificato medico che copra il periodo di assenza che può arrivare fino a 14 giorni nel caso in cui non si esegua il test a conclusione della quarantena.

Vero è che la circolare del ministero della Salute dell'11 agosto ha precisato che i contatti a basso rischio, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni non devono essere sottoposti a quarantena, rimangono però i contatti ad alto rischio che possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso (se vaccinati), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Se no è possibile eseguire il test, la quarantena dura anche per i vaccinati 14 giorni.

Vero anche che sottoscrive accordi di lavoro agile per i soli periodi di quarantena risulta operazione non praticabile né ragionevole.

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