Personale

Pnrr e pubblico impiego, quattro vincoli per aumentare i premi in busta

Più risorse nel fondo integrativo per chi rispetta il pareggio e le regole sui pagamenti

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di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso

Tra 2023 e 2026 gli enti attuatori di interventi Pnrr potranno superare, il limite al salario accessorio fissato dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, per incrementare le risorse variabili dei propri fondi in misura non superiore al 5% per cento della componente stabile.

L’apertura è contenuta nell'articolo 8, comma 3, del Dl Pnrr-ter approvato giovedì dal consiglio dei ministri.

Uno dei temi di maggiore criticità, che limita l’attrattività del reclutamento nelle Pa impegnate nel Piano, è posto dal vincolo al trattamento accessorio. In proposito il decreto prevede un meccanismo per il quale le amministrazioni possano, nel quadriennio, portare maggiori somme al fondo per le risorse decentrate anche del personale dirigente, per «garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del Pnrr e degli adempimenti connessi»; cioè per meglio incentivare il personale coinvolto nelle importanti operazioni progettuali.

Gli enti interessati alla deroga potranno avvalersene solo se rispetteranno una serie di requisiti. Il testo esaminato dal governo prevede l’obbligo di aver rispettato il pareggio di bilancio (comma 821 della legge 145/2018), i parametri sul debito commerciale residuo e sull’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (commi commi 859 e 869 della legge 145/2018), un’incidenza del salario accessorio nell’ultimo rendiconto approvato non superiore all’8% del totale della spesa del personale indicata al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ex articolo 228, comma 5, del Tuel e l’approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'applicazione della deroga consentirà agli enti interessati di alimentare il fondo per le risorse decentrate del personale dirigente e del personale del comparto, come detto nella quota variabile, utilizzando l’articolo 57 comma 2 lettera e) del contratto nazionale dei dirigenti del 17 dicembre 2020 e l’articolo 79 comma 2 lettera c) del contratto nazionale del personale del 16 novembre 2022, con somme che a quel punto non rileveranno nel calcolo del tetto di spesa riferito al 2016.

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