Fisco e contabilità

Questionario rendiconto 2021, ai raggi X della Corte dei conti la concordanza con la certificazione Covid

Una nuova sezione finalizzata ad agevolare la verifica degli effetti dell'emergenza

di Patrizia Ruffini

Effetti sulla gestione finanziaria 2021 connessi con l'emergenza sanitaria ai raggi x. Il questionario, appena approvato dalla sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 10/2022), presenta una nuova sezione finalizzata ad agevolare la verifica, da parte degli organi di revisione e delle Sezioni regionali, degli effetti dell'emergenza da Covid-19 sul rendiconto 2021.

I giudici contabili hanno ritenuto necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del Dl 104/2020 e dall'articolo 1, comma 827, della legge 178/2020. Ciò al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive «non ordinarie», annidate nei risultati di amministrazione, e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio. In particolare la Corte dei conti vuole conoscere le date di invio della Certificazione Covid riferita agli anni 2020 e 2021 e le eventuali rettifiche al modello trasmesso lo scorso anno, segnalate con nota ufficiale a firma del Ragioniere Generale dello Stato. Per la certificazione Covid dell'anno 2021 ricordiamo che la data ultima l'invio e/o la rettifica scade il 1 agosto 2022 (cadendo il termine del 31 luglio in un giorno festivo).

Sotto la lente anche la concordanza dei dati oggetto di certificazione 2020 e 2021 con quelli esposti nel rendiconto. Ai fini di questo allineamento, il legislatore ha approvato delle modalità semplificate (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 1° luglio ), chiarite dalla faq Pareggio n. 50 del 1* luglio.

I giudici contabili ritengono opportuno rammentare nelle linee guida che le risorse aggiuntive rimangono vincolate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che quelle non utilizzate, alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del Dl 17 marzo 2020 n. 18.

Pertanto viene indagato l'ammontare dei ristori specifici di spesa confluiti al 31 dicembre 2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato a fine anno 2021.

Il questionario chiede, inoltre, se le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".

Allargando i controlli alle deroghe emergenziali, la Corte dei conti vuole conoscere l'eventuale ammontare della quota libera dell'avanzo di amministrazione utilizzata per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'articolo 187, secondo comma del Tuel. Inoltre è verificato se sono state salvaguardate le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e agli equilibri di bilancio. Una domanda è riservata anche all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del Tu Edilizia.

Sotto la lente, infine, gli interventi dell'ente a sostegno dei propri organismi partecipati, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020 e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, quinto comma del Tusp. Per questi operazioni l'ente deve anche specificare se è stato in grado di valutare che l'integrazione del prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza.

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