Personale

Quota 100, la revoca della domanda di pensione apre alla riammissione in servizio

La Pa ha però ampia discrezionalità in merito ed è tenuta ad agire nell'interesse pubblico

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La revoca delle dimissioni volontarie ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con «quota 100» non fa sorgere in capo al lavoratore un diritto alla sua riammissione in servizio.

La pubblica amministrazione ha però ampia discrezionalità in merito ed è tenuta ad agire nel preminente interesse pubblico.

La decisione assunta dall'amministrazione deve essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento tra dipendenti.

Queste le principali indicazioni contenute nel parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp-0026789-P-20/04/2021.

Come operare nel caso in cui un dipendente revochi le dimissioni volontarie che erano state presentate ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con «quota 100» e l'ente abbia già avviato l'iter e gli atti connessi alla conclusione del rapporto di lavoro? Nella disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego è prevista la possibilità di revoca delle dimissioni volontarie?

Sono questi gli interrogativi posti da un ente locale all'attenzione del dipartimento della Funzione pubblica.

I tecnici di palazzo Vidoni tracciano in primo luogo il perimetro normativo all'interno del quale viene regolamento l'istituto della riammissione in servizio dei dipendenti pubblici.

L'articolo 132 del Dpr n. 3 del 1957 nel disciplinare la possibilità per l'impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta - demanda al parere dell'organo di governo dell'amministrazione la valutazione dell'ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell'organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa.

Questa discrezionalità concessa in capo all'amministrazione, in linea con la consolidata giurisprudenza formatosi in materia, deve essere ispirata ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione pubblica.

Per il personale degli enti locali la disciplina della riammissione in servizio ha trovato un'organica disciplina all'interno del contratto collettivo del 14 settembre 2000 (articolo 26), la quale, come specificato dall'Aran in diverse occasioni (RAL432 e RAL 434), non costituisce un diritto per l'ex impiegato, dovendo l'amministrazione agire nella preminente considerazione dell'interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.

Dal quadro sopra delineato e con specifico riferimento alle dimissioni volontarie presentate dal proprio dipendente nell'ambito dell'accesso a «quota 100» (che detta un termine di preavviso più ampio - 6 mesi - rispetto quello contrattuale tale da consentire un'adeguata programmazione alle necessità organizzative degli uffici), per i tecnici di palazzo Vidoni il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all'amministrazione la valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta.

La valutazione dell'amministrazione, pur nell'ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

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