I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna energia da fonti rinnovabili

di Mattia Errico

Energia – Rinnovabili – Crescita sostenibile – Bilanciamento tra interesse energetico e interesse paesaggistico – Contesto superato – Attuale contesto
Nell’attuale contesto affiora anzitutto un preminente interesse pubblico ad accelerare il percorso di crescita sostenibile (D. Lgs. 199/21), mediante implementazione delle fonti rinnovabili di energia; di tale input deve essere tenuto conto nella pur doverosa armonizzazione tra valori in conflitto, partendo dal rilievo che il bilanciamento compiuto dalla DAL [Deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale] 28/2010 tra interesse energetico e interesse alla preservazione del territorio è avvenuto in un contesto del tutto superato rispetto alla fase attuale. 

Energia – Rinnovabili – Decreto RED II – Aree idonee – Verifica idoneità – Superfici agricole non utilizzabili
Nella disciplina delle aree idonee demandata ai decreti da adottare a cura del Ministero della Transizione Ecologica (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021), deve essere verificata – dunque approfondita in concreto – l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili. 

Energia – Rinnovabili – Decreto RED II – Aree idonee ope legis – Impianti fotovoltaici in area agricola
In tema di aree idonee ope legis, l’art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021, come innovato dall’art. 6 comma 1 del D.L. 17/5/2022 n. 50 sembra estendere la possibilità di collocazione degli impianti fotovoltaici in area agricola.

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, Ordinanza 9 giugno 2022, n. 306

 

Energia – Rinnovabili – Favor – Norme di rango primario
Le innovazioni normative recentemente introdotte, tutte ispirate dal chiaro favor per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono state introdotte dal legislatore con norme di rango primario.

Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2021, n. 8633

 

Energia – Rinnovabili – Interesse pubblico – Salvaguardia degli interessi ambientali e dei valori paesaggistici
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.

Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983

 

Energia – Rinnovabili – Vincoli – Regioni – Legge regionale – Esclusione –Bilanciamento aderente a specificità dei luoghi – Necessità – Principio di massima diffusione delle energia rinnovabili
Secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. 

Energia – Rinnovabili – Conferenza di Servizi – Principio di massima diffusione delle energie rinnovabili – Semplificazione – Razionalizzazione – Celerità – Favor – Previa intesa con il Comune – Illegittimità – Procedimento unico – Contrasto
La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è funzionale all’attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si invera nell’ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato procedimento di autorizzazione unica. Questa Corte ha più volte affermato, e anche recentemente ribadito, che il procedimento di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 «è ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità” ed è volto a garantire, “in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”, in linea con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale». Tale procedimento consente di contemperare vari interessi, costituzionalmente rilevanti, «attraverso l’incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» – in sede di conferenza dei servizi – «e la cui acquisizione sincronica […] non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale». La disposizione impugnata, viceversa, subordinando il rilascio dell’autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici nelle aree rurali, alla «previa intesa» con il Comune o i Comuni interessati dall’impianto, si pone in evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico.

Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 177

 

Energia – Rinnovabili – Aree non idonee – Limiti generali – Distanze minime –Divieti arbitrari, generalizzati e indiscriminati – Regione – Illegittimità – Principio di massima diffusione delle energie rinnovabili – Rovesciamento
Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea. Pertanto, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la fissazione, da parte del legislatore regionale, di distanze minime per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Né appartiene alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con l’introduzione di divieti generalizzati. Parimenti, si è affermata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di tali impianti.

Corte Cost., 19 giugno 2019, n. 148

 

Energia – Rinnovabili – Aree non idonee – Accelerazione e semplificazione –Valutazione di primo livello – Valutazione in concreto – Divieto preliminare – Impedimento assoluto – Esclusione
La selezione delle “aree non idonee” alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici non si configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione. Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello” che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer).

T.A.R. Sardegna, Sez. II, 23 ottobre 2020, n. 573