di Matteo Piacentini

Sanità pubblica – Vaccinazioni - Minori - Condizioni di “fragilità” – Salute - Necessità.

Le istituzioni scolastiche, gli uffici A.S.L. preposti e i pediatri di libera scelta sono chiamati a cooperare nello scambio dei dati utili a individuare i minori per i quali le vaccinazioni sono state regolarmente effettuate o omesse senza giustificazione o esonerati (anche temporaneamente) nelle previste ipotesi, avendo cura di dedicare una particolare attenzione ai soggetti minori portatori di disabilità o comunque soggetti “fragili” in relazione alla peculiare condizione di salute e le relative famiglie, onde appurare la modalità clinicamente più opportuna per l’adempimento dell’obbligo vaccinale, che può anche comportare l’esonero giustificato, temporaneo o assoluto, dalla somministrazione di uno o più vaccini 

TAR Bari, Sez. II, 7 gennaio 2021, n. 39

 

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Persone con disabilità – Disciplina statale sull’ISEE - Rilevanza – Limite. 

La disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del dPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”

TAR Veneto, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 10

 

Sanità pubblica – Regione Veneto - Assistenza diretta - Pazienti con prestazioni comprese nei Lea – Conferimento medici - Incarichi individuali - Lavoro autonomo - Non manifesta infondatezza ​​​​​​​– Salute.

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, l. reg. Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, nella parte in cui approva, quale parte integrante della legge medesima, il Piano socio-sanitario 2019-2023 limitatamente alla parte in cui questo prevede che allo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei Lea, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l’estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. 

TAR Veneto, Sez. III, ord., 29 dicembre 2020, n. 1324

 

Sanità Pubblica – Regione Puglia – Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - Personale non sanitario – Prova di idoneità finale - Centrale Operativa - ASL - Direttore della Centrale operativa 118 - Direttore della ASL – Legittimità. 

La disciplina regionale contenuta nella deliberazione della Giunta regionale Puglia del 18 luglio 2018, n. 1295 recante la «Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia»,  nella parte in cui prevede che la prova di idoneità finale sostenuta dagli aspiranti esecutori BLSD che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati debba svolgersi «alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della Centrale operativa 118 o del Direttore della ASL» non si pone in contrasto con la normativa statale di cui  all'art. 1, comma 2, l. n. 120 del 2001, e all’accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, né si discosta dalle prescrizioni della l. reg. Puglia n. 14 del 2018; infatti essa non preclude l’operatività di una molteplicità di soggetti attivi nel campo della formazione sul territorio regionale in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, essendo solo diretta ad assicurare un controllo circa la reale acquisizione, all’esito dei corsi di formazione, di effettive competenze,  necessarie in un ambito così delicato quale è quello dell’utilizzo dei defibrillatori.

Cons. St., Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8431

 

Sanità Pubblica - Sanitario – Scuola di specializzazione - Anno accademico 2019/2020 - Quesito n. 87 - Stato di dubbio – Attribuzione del punteggio – Illegittimità. 

In sede di formulazione della graduatoria dei laureati in medicina che hanno partecipato alla selezione per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020, è legittima la decisione della Commissione di concorso che, al fine di raggiungere una situazione di generale omogeneità tra i candidati, ha attribuito a tutti il punteggio pari a 1 in relazione al quesito n. 87, che  per la scarsa risoluzione dell'immagine, unita al disallineamento della frattura, poco visibile, sul lato destro, rispetto al lato sinistro, ha ingenerato in essi uno stato di dubbio.

Cons. St., Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8187

 

Sanità Pubblica - Covid-19 - Test per diagnosi di infezione Covid-19 – Accordo tra società - Fondazione I.R.C.C.S. - Legittimità – Gara pubblica. 

E’ legittimo l’accordo – che non deve essere preceduto da una gara pubblica – fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non configurando né una concessione di bene pubblico, per la mancanza dell’elemento dell’esclusività del bene oggetto di concessione e perché esso ha ad oggetto non un elemento strutturale ma un'attività funzionale, né un contratto relativo ad attività strumentali rispetto a quelle istituzionali degli I.R.C.C.S., ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, perché tale accordo è relativo ad attività propriamente istituzionale della Fondazione, e in quanto tale è disciplinato dall’art. 8, commi 4 e 5, del predetto d.lgs. n. 288 del 2003

Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8126