Fisco e contabilità

Rateizzazione e impatto sul bilancio

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La norma del comma 796 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina delle rateizzazioni delle somme dovute in seguito alla notifica dei nuovi accertamenti esecutivi o degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali. Questa disciplina è applicata automaticamente in tutti gli enti che non hanno adottato una diversa disciplina regolamentare e che non riscuotono tramite agenzia delle entrate riscossione.

Implicazioni contabili
La disposizione ha tuttavia delle importanti implicazioni anche di natura contabile, da valutare attentamente sia per garantire la tenuta degli equilibri del bilancio e sia della gestione di cassa.
Come è noto, in base al principio contabile applicato n. 2, le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria sono accertate contabilmente sulla base degli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade. Sul punto, il verbale della riunione della commissione Arconet del 1 giugno 2016 aveva già chiarito che «l'esigibilità decorre dalla data della notifica dell'avviso di accertamento e non da quando l'avviso diventa definitivo».
In altri termini, l'accertamento contabile degli avvisi di accertamento va registrato e imputato nell'anno di notifica degli stessi. Seppure il principio contabile parla di «emissione» dell'avviso per la registrazione dell'accertamento, la cui accezione sembra fare riferimento al momento in cui l'avviso diviene perfetto, vale a dire completo di tutti gli elementi essenziali, e protocollato (parere ministero dell'Economia e delle finanze «telefisco 2020»), l'esigibilità dell'obbligazione presuppone l'efficacia dell'avviso, che si realizza solo con la sua notificazione (elemento integrativo dell'efficacia).
Tuttavia il principio contabile ha specificato anche che in caso di rateizzazione di entrate proprie, l'accertamento dell'entrata è effettuato e imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi (punto 3.5). In caso contrario, l'accertamento delle entrate rateizzate oltre questo termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.
La norma del comma 796 ha stabilito una graduazione di rate mensili che, nel caso di importi superiori a 3mila euro, supera i 12 mesi. Anche nel caso di autonoma regolamentazione comunale, per importi superiori a 6mila euro non possono essere accordate meno di 36 rate mensili. Che accade quindi contabilmente se un avviso di accertamento è stato accertato e imputato all'esercizio di notifica e viene, magari nel corso dello stesso esercizio, rateizzato con formale emissione di un provvedimento di rateizzazione? Secondo il principio anzidetto l'accertamento andrebbe parzialmente reimputato ai futuri esercizi, relativamente alla rate in scadenza oltre i 12 mesi da quando l'obbligazione è sorta.
Seppure la rateizzazione sarà accordabile solo a soggetti in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, è ragionevole attendersi un ampio ricorso a questo istituto, con effetti anche rilevanti sugli equilibri del bilancio. Effetti che ad onor del vero potrebbero essere attenuati dalla minore quota da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo, pur se sarà necessario tenere conto dell'incidenza delle reimputazioni sugli accantonamenti futuri al predetto fondo (almeno per i crediti non assistiti da garanzie).
Un'ampia diffusione delle rateizzazioni potrebbe incidere anche sugli equilibri di cassa, già precari per molti enti «strutturalmente» in anticipazione di tesoreria, in quando il differimento delle scadenze di pagamento, se da un lato potrebbe agevolare il pagamento, dall'altro lato procrastina il momento di introito delle somme.

(*) Vice presidente Anutel - Docente Anutel

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