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Rebus quarantena e sanatoria dei certificati medici nel pubblico impiego

L'Inps interviene a fare chiarezza sulla validità dei certificati di malattia trasmessi prima del 17 marzo anche in assenza del provvedimento che ha attivato la quarantena

di Consuelo Ziggiotto

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima del 17 marzo, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati medici di malattia redatti dai medici curanti.
É quanto confermato nel messaggio dell'Inps n. 2584/2020, in attesa della pubblicaz

ione della circolare al vaglio ministeriale che chiarirà l'impatto della norma nel pubblico impiego.
L'articolo 26, comma 4, della legge 27/2020 sana infatti i periodi di malattia non riconducibili a quarantena, in quanto disposti con certificati medici non accompagnati dal provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica e il messaggio Inps arriva a chiarirne la portata.

La precisazione è doverosa perché la norma non è apparentemente rivolta ai dipendenti pubblici, lettura, questa, smentita pur tuttavia, dal comma 2 dello stesso articolo, che allarga i suoi effetti anche sui lavoratori pubblici in condizioni di particolare fragilità.
Gli aggregati normativi si intrecciano confusamente e generano perplessità, al comma 4, allorché si delibera la sanatoria, senza chiarire la platea dei destinatari, se privati o anche pubblici, dei certificati di malattia emessi a partire dall'inizio dell'emergenza, per quelle

assenze che non avrebbero potuto confluire nella quarantena e quindi nella malattia, perché non accompagnate dal provvedimento che ne ha dato origine.

Nel pubblico impiego guida l'articolo 87, commi 1 e 3-bis, della legge 27/2020, che riconduce la quarantena e la malattia dovuta al Covid-19, al ricovero ospedaliero, con i riflessi che questo si conduce sulla trattenuta Brunetta.
Il punto è che malattia e quarantena, se riferite allo stato di salute, non sono equipollenti. La prima presuppone una situazione morbosa acuta in atto, la seconda evidentemente no, giacché è la profilassi per un soggetto asintomatico in risposta ad un rischio potenziale derivante da un contatto diretto con un caso confermato di Covid-19.

La ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori e di restituire legittimità al difetto provocato da un virus troppo veloce rispetto alla capacità di risposta dell'autorità sanitaria pubblica di processare tutte le richieste e segnalazioni ricevute dall'inizio dell'emergenza. Correttivo che spira alla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione al decreto cura Italia.
Perché il comma 3 dell'articolo 26, comma 4, della legge 27/2020 presumibilmente rivolto anche al pubblico impiego, conferma che per i periodi di quarantena il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che lo origina.
Le geografie normative si scindono: la quarantena ordinata ai privati è equiparata a malattia ed esce dal computo del comporto (articolo 26, comma 1, Dl 18/2020), come confermato nel messaggio Inps, mentre la quarantena e la malattia dei dipendenti pubblici, se dovute a Covid-19, sono equiparate al ricovero ospedaliero. Rimane da chiarire se alimentino entrambe il computo del periodo comporto (articolo 19, commi 1 e 2, del Dl 9/2020), giacché dai combinati disposti la conclusione non è scontata.

Non ultimo, soprattutto in relazione ai riflessi che questo ha prodotto nei trattamenti economici dei lavoratori pubblici, la quarantena confluisce nella malattia e per questi periodi, in quanto equiparati al ricovero, nessuna trattenuta Brunetta.
Rimane quindi da chiarire se il datore di lavoro pubblico sia anch'esso legittimato a "validare", per il periodo precedenti il 17 marzo, il certificato medico di malattia di un dipendente assente per quarantena, non accompagnato da provvedimento emesso dall'autorità di sanità pubblica.

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