Fisco e contabilità

Rediconto 2022, indicatori strutturali di deficit alla prova dell'emergenza

Nessun taglio di risorse agli enti locali strutturalmente deficitari che per l'esercizio finanziario 2022 non riusciranno a garantire la copertura minima dei servizi

di Anna Guiducci

Nessun taglio di risorse agli enti locali strutturalmente deficitari che per l'esercizio finanziario 2022 non riusciranno a garantire la copertura minima dei servizi. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sulla spesa per utenze di energia elettrica e gas, l'articolo 1, comma 781, della legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) consente infatti agli enti locali strutturalmente deficitari o soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima, di non applicare la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

Inoltre, ai fini del calcolo dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del Tuel, gli enti locali possono per gli anni 2020, 2021 e 2022 includere tra gli incassi anche i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La modifica, introdotta con l'articolo 37-quinquies del Dl 21/2022, mira a evitare che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza della pandemia, si possa riperquotere negativamente sugli indicatori presi a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando la sottoposizione dell'ente al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.

Nel calcolo inoltre non entrano più gli asili nido. Il comma 173 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021) li ha esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale. La novità, modificando il secondo comma, lettera a), dell'articolo 243 del Tuel, fissa infatti nuove regole per Comuni e Province strutturalmente deficitari. Sono tali gli enti locali che presentano valori deficitari per almeno la metà dei parametri della tabella approvata, per il triennio 2019/21, con il decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre. La rilevazione deve essere effettuata con il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono obbligati a coprire con i proventi tariffari e con i contributi finalizzati il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati di competenza, nella misura minima del 36 per cento. In considerazione della rilevanza sociale del servizio, i costi dei nidi venivano, prima di questa norma, conteggiati al 50 per cento. Con la modifica in questione invece tali oneri sono esclusi totalmente.

Gli enti strutturalmente deficitari sono altresì soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Inoltre il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. Debuttano infine con il rendiconto 2022 e con il bilancio di previsione 2023-2025 le modifiche al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011. Con il decreto 5 agosto 2022 vengono modificati gli indicatori di rigidità strutturale del bilancio e la sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio. La modifica dell'indicatore 1.1, finalizzato a calcolare l'incidenza delle cosiddette «spese rigide», avrà riflessi diretti anche nell'ambito dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del Tuel, definiti con Dm Interno 28 dicembre 2018.

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