Rendicontazione delle multe 2021, al via il nuovo obbligo di pubblicazione sul sito da parte dell'ente e del Viminale
Semplificazione della procedura di inserimento in caso di proventi pari a zero
Al via la riapertura della piattaforma per la rendicontazione 2021 dei proventi relativi alle sanzioni al codice della strada, ma con alcune novità di trasparenza. Con la circolare n. 24/2022, il ministero dell'Interno offre le istruzioni operative da tener presente in vista dell'adempimento da effettuare nelle prossime settimane.
L'articolo 142, comma 12 quater, del Dlgs 285/1992 obbliga tutti gli enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Province e Città metropolitane) a rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Finora il Viminale ha fornito le indicazioni su come procedere a inserire i dati attraverso il decreto 30 dicembre 2019 e le circolari n. 14 del 9 luglio 2020 e n. 21 del 20 aprile 2021. La rendicontazione, ai fini della validità, deve essere sottoscritta digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.
Quest'anno la riapertura del sistema è caratterizzata dall'impatto delle recenti modifiche normative all'articolo 142, comma 12-quater, del Dlgs 285/1992 apportate dal Dl 121/2021. Per effetto di queste variazioni, ogni ente locale è obbligato a pubblicare la relazione sui proventi in una sezione del proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione. Inoltre, dal 1° luglio 2022 anche il ministero dell'Interno è obbligato a pubblicare le relazioni pervenute dagli enti interessati in un' apposita sezione del proprio sito internet. Per tale ragione, è stato realizzato un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa nell'area del sito della Finanza locale, che risulterà visibile a partire dal 1° aprile 2022.
La seconda novità riguarda la semplificazione della procedura di inserimento in caso di proventi pari a zero (con chiusura rapida e invio della rendicontazione); l'obbligo di rendicontare vige infatti anche per gli enti che non incassano multe.
Ancora, per i Comuni appartenenti a un'unione, sulla quale ricade l'obbligo di rendicontazione, è prevista una procedura rapida in cui l'ente dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall'unione (indicando la denominazione della medesima); mentre l'Unione dovrà indicare per quali comuni viene resa la rendicontazione. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l'esercizio associato della funzione.
A partire dalla rendicontazione per l'anno 2022 relativa ai proventi dell'anno 2021, l'unico sistema valido di trasmissione della certificazione è quello del portale dedicato e, pertanto, non saranno valevoli eventuali relazioni trasmesse tramite altri canali (Pec, mail o posta cartacea).
Infine, la circolare ricorda che, in caso di inadempimento o di difformità rispetto a quanto previsto dalla legge, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con quello dell'Interno, richiederà all'ente locale di trasmettere i dati con annessi i chiarimenti sui mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti, come previsto dalla legge.
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