Rendiconto 2019, tutti gli adempimenti post-approvazione alla luce delle novità di quest'anno
Dopo il 30 giugno, termine prorogato dal Dl «Cura Italia», entrano nel vivo le fasi operative che impegnano i servizi finanziari e i revisori degli enti locali
Con l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio entro il 30 giugno (termine prorogato dall'articolo 107, comma 1, del Dl 18/2020) prendono il via le fasi operative che impegnano i servizi finanziari e i revisori degli enti locali. L'articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011 stabilisce infatti l'obbligo di inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, già approvate in un allegato al consuntivo. Il prospetto, compilato dal segretario e dal responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto anche dall'organo di revisione (schema approvato con Dm 23 gennaio 2012), deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 10 giorni dalla seduta consiliare di approvazione del rendiconto. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 63/2020) ha accertato che le spese concernenti l'acquisto di coppe per manifestazioni sportive, non rientrano ex se nella tipologia di spese di rappresentanza normativamente consentite.
Decorre sempre dall'approvazione del rendiconto anche il conteggio del termine per la trasmissione dei conti giudiziali del tesoriere e degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. L'articolo 233, comma 2 del Tuel stabilisce che l'economo, il consegnatario di beni (compresi i titoli, per i quali si rinvia all'articolo del Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno) e i soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni pubblici, rendano il conto della gestione all'ente locale, che lo trasmette alla Corte. L'invio, da effettuare tramite il Sireco (sistema informativo resa elettronica dei conti) riguarda anche il conto del tesoriere, secondo lo schema dell'allegato 17 al Dlgs 118/2011, in cui è evidenziato l'utilizzo di somme vincolate e l'eventuale saldo da reintegrare a fine anno. Il Codice di giustizia contabile (Dlgs 174/2016) stabilisce l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo, effettui il deposito in Corte insieme ad una relazione degli organi di controllo (articolo 139).
Dal termine di legge per l'approvazione del rendiconto (30 giugno 2020), decorrono poi i trenta giorni a disposizione per l'invio alla Bdap del conto del bilancio, di stato patrimoniale, conto economico (solo per gli enti con una popolazione superiore a 5mila abitanti), allegati e piano degli indicatori. La mancata trasmissione sarà sanzionata, a partire dal 31 luglio 2020, con il divieto totale di assunzioni, secondo quanto disposto dall' articolo 9 del Dl 113/2016. Nel sito internet dell'ente deve inoltre essere pubblicata la versione integrale e una versione semplificata del consuntivo e dell'eventuale rendiconto consolidato (comprensivi della gestione in capitoli). Gli schemi tipo per la pubblicazione dei dati su entrate e spese di preventivi e consuntivi sono stati approvati con il decreto 29 aprile 2016.
Spetta invece ai revisori inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il questionario sul rendiconto 2019, secondo le linee guida approvate dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 9/2020 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 giugno) e il calendario che sarà definito dai magistrati contabili.
Infine, gli enti che sono in disavanzo da Fcde metodo ordinario 2019, entro 45 giorni dalla deliberazione del rendiconto devono approvare il piano di rientro, con atto di Consiglio, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.