Responsabilità erariale solo se c'è danno effettivo per l'ente
Il caso riguarda un dipendente comunale senza laurea al quale era stata attribuita una funzione dirigenziale
Ai fini della sussistenza di un danno patrimoniale e della conseguente responsabilità deve aversi riguardo non solo alla illegittimità dell'atto (o degli atti), ma al fatto che dalla loro esecuzione si sia o meno realizzato un ingiustificato nocumento al patrimonio dell'ente pubblico. Con questa motivazione la terza sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 411/2021, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'illecito riguardo alle contestate differenze stipendiali erogate a un dipendente comunale al quale era stata attribuita una funzione dirigenziale che necessitava del titolo di laurea (incarico dirigenziale di facente funzioni del settore «Gestione economica comunale»).
Infatti, si legge nella sentenza, «Al contrario, dagli atti di causa si ricava che il sig.. svolse diligentemente le proprie mansioni non soltanto perché non risultano allegati inadempimenti o disservizi ma anche perchè essendo egli in possesso di professionalità indubbiamente collegata alla materia economico-finanziaria (come risulta dal curriculum dove risultano seminari e master su bilancio e contabilità pubblica). Ma vieppiù appare dirimente il fatto che, allo scadere dell'incarico biennale fu disposta una selezione interna per l'attribuzione della titolarità del settore e, su sette candidati, la dirigenza venne nuovamente attribuita al medesimo dirigente che, laureatosi nel frattempo, evidentemente aveva dato buona prova di capacità professionale nel periodo di svolgimento di tali specifiche mansioni. Senza contare poi che, qualora l'Ente avesse provveduto ad incaricare un dirigente esterno, avrebbe certamente subito un esborso di denaro di gran lunga maggiore rispetto alle semplici differenze stipendiali».
La sentenza va nella direzione di individuare il danno erariale nelle reali disfunzioni patrimoniali causate dalla violazione, e in questo senso anche la sentenza n. 36/2020 della sezione regionale per la Basilicata (si veda NT+ Enti locali & edilizia dell'11 gennaio) concernente la violazione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che avevano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. In quel contesto, per la Corte, il fatto che il requirente non abbia adeguatamente contestato l'effettiva utilità conseguita, tanto meno abbia esposto validi elementi in ordine alla disutilità della prestazione lavorativa che si è realizzata medio tempore, perché, ha ritenuto che il predetto disvalore fosse in realtà desumibile dalla sola (e invalicabile) presunzione iuris et de iure della violazione di legge e in quanto tale, bastevole per «radicare il pregiudizio di cui ha poi chiesto il risarcimento», non può costituire elemento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un danno erariale concreto ed effettivo, requisito indefettibile della responsabilità contabile.
Le decisioni sono meritevoli di attenzione per le loro logiche conclusioni che riprendono il concetto per il quale l'azione di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti non ha per oggetto atti amministrativi, bensì comportamenti che abbiano cagionato un effettivo danno all'amministrazione con la conseguenza che il giudice contabile non può limitarsi ad accertare l'illegittimità dell'atto amministrativo ma dovrà necessariamente valutare il concreto danno arrecato all'amministrazione.