Responsabilità risarcitoria da atto illegittimo, stop ad go del giudice amministrativo
La colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo se sia palese la negligenza e l'imperizia
In caso di illegittimità di un atto amministrativo foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, ma la colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto tale da palesarne la negligenza e l'imperizia. Lo afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 1610/ 2021.
Il caso
La disamina verte sul alcune delibere comunali che, nel porre oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla società ricorrente, sono viziate per carenza istruttoria e motivazionale e per questo dichiarate illegittime. La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato nei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività materiali imposte dai provvedimenti comunali. Domanda che viene accolta dal Tar Lombardia, che rileva l'esistenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità risarcitoria da illecito extracontrattuale dell'amministrazione:
• l'illegittimità degli atti evidenzia l'antigiuridicità dell'azione amministrativa, che mediante quei provvedimenti ha inciso nella sfera giuridica della ricorrente imponendole attività che hanno comportato dei costi i quali integrano una perdita patrimoniale;
• è palese la connessione eziologica tra i provvedimenti e la perdita subita dalla società, in dipendenza dei costi sostenuti, atteso che questi ultimi trovano fondamento proprio nei provvedimenti illegittimi;
• è rispettato, ai fini della verifica della sussistenza del nesso eziologico, il criterio del «più probabile che non"», da intendere come regola di giudizio che può essere integrata dai dati della comune esperienza.
I principi
Il Tar Lombardia ricorda che, in caso di illegittimità di un atto amministrativo foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto egli può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova di tale elemento, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice, mentre spetta all'amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Precisa però che la colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.
Il danno
Il Tar quindi intima al Comune di proporre alla ricorrente, previa instaurazione di un contraddittorio, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per equivalente monetario, il cui importo dovrà essere commisurato ai costi sostenuti per l'esecuzione delle delibere impugnate, documentati con fatture o altri documenti, a cui aggiungere gli interessi di mora al saggio legale.
Invece respinge la domanda di risarcimento nella parte in cui la ricorrente lamenta le perdite economiche derivanti dall'interruzione dell'attività, in quanto i provvedimenti impugnati evidenziano la situazione di grave degrado in cui versava il bene ritenendo per questo del tutto ragionevole che, una volta accertata la necessità di procedere alla manutenzione, sia stata disposta, per esigenza di incolumità pubblica e per il tempo strettamente necessario, l'interruzione dell'attività. Ne consegue che il pregiudizio lamentano non è riconducibile ad attività antigiuridica dell'amministrazione, con conseguente insussistenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità risarcitoria del Comune.