Appalti

Responsabilità sociale delle imprese, in gara conta il possesso del certificato (non chi lo ha rilasciato)

L'Anac boccia la contestazione di un'impresa secondo cui l'azienda che aveva rilasciato l'attestato Sa8000 all'aggiudicatario non era riconosciuta da Accredia

di Mauro Salerno

Vincere la gara grazie al punteggio aggiuntivo garantito da un certificato rilasciato da un'azienda fuori dal sistema Accredia (l'ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione) si può. A leggere il parere di precontenzioso n. 754 del 17 novembre 2021 rilasciato dall'Anac, in merito a una gara di restauro da oltre 2,3 milioni, poco importa chi rilascia il certificato. L'unico aspetto d prendere in considerazione è il suo possesso da parte dell'impresa che, grazie a quell'attestato, può beneficiare dei punti aggiuntivi riconosciuti dal bando di gara.

La questione è sorta nell'ambito di una gara di restauro gestita da Invitalia, in qualità di centrale di committenza per il Segretariato Regionale del ministero della Cultura (Mic) per la Campania. Oggetto del contendere i due punti aggiuntivi riconosciuti dal bando alle imprese che dimostravano il possesso di una certificazione Sa8000 ( standard basato sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali sul lavoro). La contestazione in particolare riguardava il fatto che l'impresa vincitrice della gara, anche grazie ai due punti aggiuntivi riconosciuti dal bando per il possesso di quel particolare certificato, aveva ottenuto l'attestato da un certificatore non riconosciuto da Accredia. Mettendo dunque in dubbio la validità dell'attestato.

Un punto che l'Anac supera rilevando che il disciplinare di gara non richiedeva espressamente che la certificazione in parola fosse rilasciata da soggetto certificatore riconosciuto da Accredia. Per l'Anac la scelta di Invitalia «appare ragionevole» anche sulla base della giurisprduenza «che ha ritenuto sufficiente anche la sola richiesta da parte della stazione appaltante circa la dimostrazione di coerenza dell'organizzazione dell'impresa allo standard Sa8000». Una posizione ribadita dal Consiglio di Stato in una sentenza ricordata dall'Anac, in base alla quale «quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione
Sa 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese». Motivo per cui, conclude l'Anac «l'operatore istante per ottenere la cassazione dei due punti aggiuntivi in favore della concorrente risultata aggiudicataria, avrebbe dovuto contestare il rispetto dello standard Sa8000 da parte di quest'ultima. Non rilevando il possesso della certificazione, ma il concreto rispetto dello standard Sa8000 nell'organizzazione dell'impresa».

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