Urbanistica

Restauri e ristrutturazioni, per la Soprintendenza fissato un limite (severo) alle maxi-pubblicità

Le regole del ministero: max 30% della superficie; cartelloni digitali vietati in contesti di pregio

di Mariagrazia Barletta

Indipendentemente dalla natura dell'immagine e dall'utilità dei proventi ai fini conservativi, la pubblicità a copertura del ponteggio non deve superare il limite del 30% della superficie della facciata su cui è apposta. La soglia dimensionale va valutata ancora più attentamente se la pubblicità è veicolata su schermi digitali. Inoltre, l'accoppiamento display-pixel va eventualmente vietato nei contesti di particolare pregio. Arrivano dalla direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura le istruzioni per le soprintendenze chiamate in causa dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nella valutazione delle pubblicità da installare sui teli dei ponteggi allestiti per i lavori di conservazione di immobili sottoposti a tutela. Dall'esigenza di limitare il potere discrezionale dei soprintendenti alla barriera del 30%: le indicazioni operative, da quanto si legge nella circolare che le contiene, mirano al raggiungimento di «un'azione coerente ed uniforme sull'intero territorio nazionale».

Nelle aree e sugli edifici tutelati il soprintendente valuta la compatibilità dell'installazione pubblicitaria con il carattere storico-artistico del bene culturale e – come viene ricordato nella circolare – esprime un parere vincolante autorizzandone o meno la presenza sul ponteggio (diverso è il caso del parere consultivo eventualmente richiesto ai sensi di strumenti urbanistici o da regolamenti comunali). Il soprintendente valuta, tra l'altro, la permanenza del ponteggio (che coincide con la durata della pubblicità), ma, indipendentemente dal messaggio veicolato, dalla natura dell'immagine e dall'importanza dei proventi per la valorizzazione e conservazione del bene, il massimo peso nella decisione finale va attribuito - secondo la circolare - alla dimensione dell'installazione. Soprattutto, ciò che deve interessare è la dimensione non assoluta, bensì relativa.

La prima regola, da diffondere a livello nazionale, è che la dimensione dell'immagine pubblicitaria non deve superare il limite del 30% dei teli di protezione dei ponteggi (fatte salve eventuali restrizioni più severe contenute nei regolamenti comunali). Ma, attenzione, perché «tale percentuale dovrà essere calcolata non in relazione allo sviluppo di tutte le facciate del ponteggio medesimo, ma esclusivamente allo specifico fronte su cui insiste l'immagine pubblicitaria». Se poi la pubblicità è su schermo digitale, allora la soglia del 30% «dovrà essere opportunamente rivalutata» e andrà attentamente esaminata «la compatibilità con le esigenze di tutela». Infine, i soprintendenti potranno eventualmente individuare aree di particolare pregio nelle quali l'installazione tramite schermi digitali da incastonare nei ponteggi è vietata. Ed allora sarà inutile presentare l'istanza al soprintendente perché la pubblicità su display, qualsiasi essa sia, è ritenuta non compatibile con il particolare valore dei luoghi.

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