I temi di NT+L'ufficio del personale

Retribuzione di risultato, prova orale, assunzioni a tempo determinato e rimborso spese legali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Valutazione e retribuzione di risultato
Deve esserci sempre un nesso inscindibile tra riconoscimento della retribuzione di risultato e assegnazione degli obiettivi, adozione del sistema di valutazione, valutazione della prestazione da parte dell'apposito nucleo od organismo. L'assenza anche di uno solo dei fattori condizionanti fa escludere, in radice, la legittimità dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Lo ha ricordato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 31479/2021.
Tra l'altro, i dipendenti interessati non possono rivendicare l'emolumento accessorio e premiante anche quando l'amministrazione sia rimasta inerte nell'adozione della metodologia e nella nomina dell'organo preposto alla valutazione. Neppure costituisce elemento "sanante" la conferma degli incarichi per gli anni successivi piuttosto che l'assenza di rilievi negativi all'operato, quali conferme implicite del raggiungimento degli obiettivi.

Termini per la fissazione dei criteri di valutazione della prova orale
Un candidato ha proposto un ricorso perché, superate le prove (preselettiva e scritte), è stato giudicato non idoneo alla prova orale (unico ammesso) con conseguente conclusione della procedura senza vincitore. Il Tar Calabria-Catanzaro, con la sentenza n. 1969/2021, ha accolto il ricorso in quanto la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione della prova orale nel verbale di svolgimento della prova stessa (appena prima di svolgerla) e non, invece (come necessario), nella seduta di insediamento o, comunque, prima dell'inizio delle prove scritte, in modo da evitare qualsivoglia sospetto che i criteri siano elaborati ad personam, cioè per favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Il comportamento dell'ente ha palesemente violato il principio di imparzialità e trasparenza, avendo fissato i criteri in un momento in cui era palesemente nota l'identità del candidato da esaminare.
Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento del provvedimento conclusivo e, quale conseguenza automatica, l'obbligo per l'amministrazione di procedere con la riedizione della procedura concorsuale tra i medesimi candidati, a partire dalla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale dovrà fissare i criteri valutativi conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Il reclutamento tramite mobilità volontaria non è obbligatorio per le assunzioni a tempo determinato
Il Tar Liguria, con la sentenza n. 947/2021, ha rigettato il ricorso di un soggetto interessato a una procedura di mobilità volontaria, articolo 30 del Dlgs 165/2001, presso un Comune. L'ente dopo una prima decisione in questo senso, ha successivamente optato per la scelta organizzativa di ricoprire il posto di Comandante del corpo di polizia municipale mediante selezione per assunzione a tempo determinato, articolo 110 del Tuel. I magistrati hanno evidenziato che, in via generale, dopo l'entrata in vigore della legge 56/2019 (articolo 3, comma 8) e sino al 2024 l'esperimento della procedura di mobilità volontaria è una facoltà (non un obbligo) per le amministrazioni che, quindi, sono libere di ricorrervi, così come di preferire un altro canale di reclutamento.

Rimborso delle spese legali ai dipendenti
Secondo la Corte di cassazione, sezione lavoro (Ordinanza, n. 32258/2021), a mente dell'articolo 28 del Ccnl autonomie locali del 14 settembre 2000, uno dei presupposti necessari affinché l'amministrazione si faccia carico delle spese legali del proprio dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità civile o penale è che lo stesso sia assistito da un legale di comune gradimento.
La giurisprudenza ha, infatti, consolidato i seguenti principi: «… ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia – in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cassazione n. 4978/2014; Cassazione n. 18946/2016) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente».