Revisione prezzi, per la compensazione conta anche il rispetto del cronoprogramma dei lavori
Seconda puntata del focus dedicato ad analizzare le novità del decreto Sostegni-ter per contenere le impennate di costo dei materiali in cantiere
Dal punto di vista operativo la compensazione (o revisione prezzi) disciplinata dall'articolo 29 del Dl 4/2004 viene applicata attraverso un meccanismo complesso e non privo di qualche complicazione.
Il meccanismo di applicazione
In base al comma 3 la compensazione opera in relazione a tutti i prezzi dei materiali qualora, con riferimento alle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti i decreti del Mims, la relativa variazione ecceda il 5%. Fermo restando che, come detto nel precedente articolo, la compensazione opera solo per l'eccedenza rispetto alla percentuale del 5% e nei limiti dell'80% della stessa, vi è un'ulteriore previsione contenuta nel comma 4 che occorre considerare ai fini della determinazione della misura della compensazione.
Viene infatti precisato che laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore - cioè l'incremento del prezzo dei materiali che lo stesso abbia effettivamente dimostrato nel periodo preso in considerazione – si sostanzi in una variazione percentuale inferiore rispetto a quella risultante dal corrispondente Decreto del Mims, sarà presa in considerazione tale percentuale inferiore. Al contrario, anche qualora la variazione percentuale dimostrata dall'appaltatore sia superiore a quella risultante dal decreto del Mims si applicherà quest'ultima. Si tratta di un ulteriore meccanismo di decurtazione di quanto viene effettivamente riconosciuto all'appaltatore a titolo di compensazione, che si aggiunge al sistema della franchigia (solo l'eccedenza rispetto al 5%) e alla riduzione all'80% di quanto dovuto. L'istanza per ottenere la compensazione – accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa - deve essere proposta dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Guri del Decreto del Mims.
Il meccanismo di riconoscimento della compensazione prevede poi che il direttore dei lavori debba analizzare la documentazione prodotta dall'appaltatore per accertare che nel periodo di riferimento si sia effettivamente verificata, in relazione ai lavori contabilizzati, la variazione dei prezzi dei materiali nella misura indicata dallo stesso. La verifica del direttore lavori attiene anche a un altro aspetto, e cioè che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma, tenuto conto che per espressa previsione della norma la compensazione va riconosciuta solo i suddetti tempi siano stati rispettati. Si tratta di un profilo non banale, per il quale è presumibile che possano sorgere molte contestazioni in relazione alle ragioni che abbiano eventualmente prodotto il mancato rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma.
Il meccanismo di riconoscimento si completa con altre due previsioni. La prima è che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta (comma 5). Ciò significa che vi è un periodo di tempo variabile in relazione al momento di prestazione dell'offerta – che quindi può estendersi da poche settimane (se l'offerta viene presentata verso fine anno) fino a quasi un anno (se l'offerta viene presentata a inizio anno) – in cui la compensazione non opera. La seconda stabilisce che l'importo liquidabile a titolo di compensazione non è soggetto al ribasso d'asta e non tiene conto delle altre eventuali compensazioni precedentemente accordate (comma 6).
La copertura finanziaria
La copertura finanziaria delle somme da riconoscere a titolo di compensazione si articola su tre distinte linee, le prime due equiparate e la terza che può operare in caso di insufficienza delle altre. La prima fonte di finanziamento trova origine nell'ambito del quadro economico relativo al singolo intervento di cui si tratta. Il comma 7 stabilisce infatti che possano essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti, stabilendo nel contempo che tali somme non possono essere inferiori all'1% del totale dell'importo dei lavori. Sempre nell'ambito del quadro economico dell'intervento, la stazione appaltante può attingere a eventuali ulteriori somme a disposizione, nei limiti consentiti dall'autorizzazione annuale di spesa. Non viene chiarito quale sia l'origine di tali ulteriori somme a disposizione, cioè a che titolo siano inserite nel quadro economico. Infine, possono essere utilizzate le economie conseguenti ai ribassi d'asta, purchè le norme vigenti non ne prevedano una diversa utilizzazione.
Vi è poi la seconda fonte di finanziamento, che fa riferimento a somme disponibili in relazione a interventi, sempre di competenza della stazione appaltante, diversi da quello per i quali si fa luogo alla compensazione. Il ricorso a questa fonte di finanziamento ha però un limite: è necessario che gli interventi rispetto ai quali vengono attinte le eventuali somme a disposizione siano già stati oggetto di collaudo.
Infine vi è la terza fonte di finanziamento, che opera solo nel caso di insufficienza delle somme disponibili con le prime due fonti. Il comma 8 prevede infatti la possibilità di attingere alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 7 del Dl 76/2020 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche), nei limiti del 50% delle risorse annualmente disponibili. Questa possibilità incontra però due limiti: il primo di ordine temporale, essendo ammesso farvi ricorso solo fino al 31 dicembre 2026; il secondo relativo alla tipologia di opere, poiché le risorse di tale Fondo sono riservate esclusivamente agli interventi finanziati con fondi comunitari o che rientrano nel Pnrr.
Il comma 9 individua poi un'ulteriore fonte di finanziamento. È possibile ricorrere alle risorse che si siano rese disponibili – anche in questo caso fino al 31 dicembre 2026 – a seguito di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali, con esclusione di quelli relativi al Pnrr, risorse che vengono riassegnate al Fondo ex Dl 76/2020. Infine il comma 10 prevede che il Fondo da ultimo richiamato sia incrementato di 40 mln di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 ml di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dotazione integralmente destinata alle compensazioni.
I prezziari per la determinazione dell'importo a base di gara
A completamento della disciplina in tema di compensazione l'articolo 29 del Dl 4/2022 contiene anche alcune previsioni finalizzate ad affrontare il tema della determinazione da parte degli enti appaltanti degli importi a base di gara. Tali previsioni si articolano in una prima disposizione a regime e in una seconda disposizione di natura transitoria.In particolare, il comma 12 contiene la previsione a regime. Viene infatti stabilito che, al fine di assicurare omogeneità nella formazione e nell'aggiornamento dei prezzari dei prodotti, attrezzature e lavorazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare in sede di redazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del Dlgs 50/2016, il MIMS, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istat e previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, debba adottare con proprio Decreto le linee guida per la determinazione di detti prezzari. Tale adozione deve intervenire entro il 30 aprile 2022. Il comma 11 contiene invece la disposizione transitoria. Viene infatti stabilito che in attesa dell'aggiornamento dei prezzari regionali sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Mims le stazioni appaltanti possono in via autonoma incrementare o ridurre i valori contenuti nei prezzari vigenti. Ciò deve avvenire sulla base delle rilevazioni effettuate dallo stesso Mims su base semestrale ai sensi del comma 2, ai fini delle compensazioni, e nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento.