Fisco e contabilità

Revisori, la certificazione della contrattazione non può avvenire in un secondo momento

A parte l'ipotesi della validazione tacita non è possibile sottoscrivere e applicare il contratto integrativo privo di certificazione

di Marco Rossi

In mancanza di certificazione della contrattazione decentrata da parte dell'organo di revisione, ovvero in presenza di certificazione negativa, non appare ipotizzabile l'autotutela conservativa mediante convalida, da acquisire successivamente alla sottoscrizione definitiva e, per alcuni istituti, all'erogazione delle risorse. Infatti, non può ritenersi esistente l'atto oggetto di convalida, con la conseguenza che l'applicazione di quest'ultima deve ritenersi oggettivamente impossibile, per la carenza di alcuni presupposti indefettibili.

È così che si è espressa la Corte dei conti Puglia (parere n. 85/2020) con una pronuncia interessante anche perché delinea puntualmente le logiche dell'intervento dell'organo di revisione economico-finanziaria nell'ambito del percorso di perfezionamento della contrattazione decentrata integrativa.

La corte ha chiarito, infatti, che l'acquisizione ex post della certificazione appare in netto contrasto con la ratio normativa, avendo - la verifica preventiva - l'obiettivo di evitare un'ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale e di consentire di addivenire alla sottoscrizione e applicazione di accordi controllati.

La rilevanza è, altresì, confermata dalla circostanza che l'acquisizione preventiva della certificazione rappresenta un elemento costitutivo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali.

Di conseguenza, a parte l'ipotesi della validazione tacita a seguito della trasmissione all'organo di revisione, non risulta possibile sottoscrivere e applicare il contratto integrativo privo di certificazione, in quanto - diversamente opinando - si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o altre norme di carattere imperativo.

Non è quindi ipotizzabile un controllo dei revisori ex post «ora per allora», rispetto ai contratti integrativi già sottoscritti e applicati, essendo - eventualmente - rilevante per l'organo di revisione porre in essere ogni attività di controllo utile all'eventuale accertamento del superamento dei vincoli finanziari stabiliti, nella prospettiva del recupero delle somme erogate in eccedenza.

Tenendo, altresì, conto della possibile certificazione in forma «tacita», specificamente contemplata dalla disciplina contrattuale, ma pure dell'importanza dell'intervento dell'organo di controllo, la pronuncia sottolinea la rilevanza di un invio formale ai revisori delle relazioni, posto che l'assenza di una data certa è in grado di determinare un vulnus per l'intero procedimento in esame. Quest'ultima circostanza, inoltre, costituisce congiuntamente un'evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell'ente e lo stesso organo di revisione economico-finanziaria.

Peraltro, riprendendo anche una coerente indicazione dell'Aran la Corte ha ricordato che, dopo la scadenza del termine previsto per la certificazione tacita, nella prospettiva di adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza, l'organo di indirizzo politico prima di addivenire alla sottoscrizione potrebbe comunque sollecitare il parere dell'organo di controllo.

Completano la pronuncia, infine, alcuni utili richiami alle regole contabili (contenute nel principio contabile applicato n. 4/2) che devono essere utilizzate per la contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio, le quali devono essere imputate negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive diventano esigibili.

In particolare, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell'esercizio in cui la costituzione del fondo si riferisce, destinando - però - la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, per assicurare il necessario finanziamento.

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