Fisco e contabilità

Revisori, la certificazione del fondo risorse decentrate non può essere controllata a campione

Si richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste che lo compongono

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di Corrado Mancini

L'articolo 8 del contratto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 nel prevedere l'avvio della contrattazione entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento stabilisce che nell'ambito di tale sessione negoziale, l'ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). In sostanza anche se non espressamente previsto in maniera esplicita il fondo per le risorse decentrate andrebbe costituito prima dell'inizio della sessione negoziale così da avere certezza dell'ammontare delle risorse messe a disposizione della contrattazione decentrata, anche perché le novità introdotte dall'articolo 79 del nuovo contratto nazionale influenzano i valori in campo. In tale adempimento è coinvolto anche l'organo di revisione al quale, come disposto dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, è riservato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. In sostanza all'organo di revisione compete la certificazione della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Il primo adempimento, in ordine sequenziale, da parte dell'organo di revisione sarà la verifica della corretta costituzione del fondo con l'avvertenza che per tale adempimento viene richiesto allo stesso la certificazione della quantificazione dei valori. Quindi, non un parere, bensì una certificazione, che presuppone una approfondita e analitica verifica, che non si limiti all' espressione di un mero giudizio.

In questo senso è necessario avere sempre presente che la giurisprudenza contabile ha più volte precisato come la legge stabilisca un ordine di graduazione della "forma" dell'atto, differenziandola in base alla diversa natura e al diverso scopo del giudizio richiesto. Il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili". A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento. Nel caso della certificazione è quindi necessario un controllo minuzioso e puntuale tale da escludere un controllo a campione; al contrario la certificazione del fondo richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste che lo compongono.

In questo senso, in primo luogo, sarà necessario verificare la correttezza della quantificazione dei nuovi valori incrementali previsti dall'articolo 79 del nuovo contratto nazionale, sia per la componete stabile che per quella variabile e, in secondo luogo, tutte quelle componenti previste dall'articolo 67 del contratto 2016-2018 alle quali l'articolo 79 rimanda.

Se la verifica delle varie componenti aggiuntive di cui all'articolo 79, può risultare non semplice ma espletabile comunque in un ragionevole dispendio di tempo ed energie, più difficoltosa risulta l'analitica verifica della quantificazione di quel "unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del contratto 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori" a cui l'articolo 79, comma 1, lettera a), richiamando il comma 1 dell'articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018, fa riferimento. Questo perché, in primo luogo, il cosiddetto «unico importo consolidato» non può essere inteso come una sanatoria degli errori del passato, con la conseguenza che la sua originaria errata quantificazione può essere fonte di responsabilità erariale. In secondo luogo, tale importo è influenzato da una molteplicità di componenti che si sono stratificati nel tempo al susseguirsi dei vari rinnovi contrattuali, ed in terzo luogo perché, molto spesso, neppure i funzionari responsabili dalla costituzione del fondo sono in grado di spacchettare questo unico importo consolidato nelle sue varie componenti. Il suggerimento, in ogni caso, al fine di scongiurare responsabilità erariali, è quello di cercare di approfondire il più possibile il livello delle verifiche.

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