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Revisori e Dl Semplificazioni, le modifiche al codice dei contratti pubblici

di Rosa Ricciardi, Antonella Congiu, Maria Carla Manca, Adriano Siuni, Orazio Mammino (*) - Rubrica a cura Ancrel

Il gruppo di lavoro Ancrel che segue gli «Investimenti, Appalti, Ccp, Fondi Comunitari e Ppp», costituito dalla delegata dell'Esecutivo Ancrel Nazionale Rosa Ricciardi, dalla coordinatrice Antonella Congiu, dai componenti Maria Carla Manca, Adriano Siuni e Orazio Mammino, ha predisposto un primo ausilio ai colleghi revisori che devono verificare gli effetti delle recenti modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dal Dl 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione).

Il quadro normativo
Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) – Dlgs 56/2017 – Aggiornamento – Legge 55/2019 Sblocca Cantieri – Legge 58/2019 Decreto Crescita – Decreto Rilancio 34/2020 - Bozza finale del Nuovo Regolamento Appalti (16 luglio 2020).

L'aggiornamento al codice sugli appalti e le sue modifiche
Il codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 e Dlgs 56/2017, ha avuto nel 2019 le modifiche della legge 55/2019 di conversione del «Decreto Sblocca Cantieri» e della legge 58/2019 di conversione del Decreto Crescita, in particolare negli affidamenti diretti sottosoglia per velocizzare le procedure di scelta del contraente.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione con modifiche del Dl n. 34 (decreto Rilancio) all'articolo 207 rubricato "Disposizione urgenti per la liquidità delle Imprese Appaltatrici", si legge che fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione del prezzo per lavori, servizi e/o forniture, di cui all'articolo 35, comma 18, del Dlgs 50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento. A parere di chi scrive si conferma la natura finanziaria dell'anticipazione.
Con il Dl 76/2020 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178/2020, è stato definito un nuovo quadro normativo degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate all'articolo 36 (contratti sottosoglia) del Dlgs 50/2016, anche qui per un arco temporale ben preciso, fino al 31 luglio 2021.
Nonostante la forte volontà del legislatore del 2019 di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, i risultati sono stati parziali e poco significativi. Anche il legislatore del 2020 conferma questa volontà e con il Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), le procedure di affidamento da adottarsi fino al 31 luglio 2021 sono le seguenti:
• Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (in deroga all'articolo 36, comma 2, del Dlgs 50/2016;
• Procedura Negoziata senza bando di cui all'articolo 63, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nello specifico per:
«affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000,000 e fino alle soglie di cui all'articolo 35: previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti;
affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00: previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti;
affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti;
affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35: previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti».
• I tempi di affidamento nel sottosoglia: all'articolo 1 il decreto stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause di ritardo.

I controlli incrociati dell'organo di revisione
L'organo di revisione dell'ente locale è bene che vigili sull'applicazione delle nuove modalità di affidamento diretto sottosoglia, perché nei bilanci degli enti locali ci sono ancora troppe risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di parte capitale e nel risultato di amministrazione sotto la voce avanzo vincolato e avanzo destinato ad investimenti.
L'organo di revisione deve focalizzare l'attenzione sull'utilizzo delle modifiche all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Dlgs 50/2016 da parte degli uffici tecnici, senza aspettare la conversione in legge del Dl 76/2020:
Articolo 36, comma 2, lettera a) - Affidamento Diretto
• è possibile l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 150.000 euro e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
• il controllo si basa sulle fasi di procedura di affidamento (articolo 32). Prima dell'avvio, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti;
• Nota: nel Dl non viene menzionato il principio di rotazione che però, come indicato di seguito, dovrà essere osservato.

Articolo 36, comma 2, lettera b) - Procedura Negoziata senza bando di cui all'articolo 63 (Controllo sulla suddivisione in soglie)
• Affidamento di servizi e forniture importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti;
• Affidamento di lavori importo pari o superiore a 1 milione previa consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti;
• il controllo si basa sulle fasi di procedura di affidamento (articolo 32). Prima dell'avvio, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi indicati all'articolo 32 comma 2 :«l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti»;
• verifica del principio di rotazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
• verifica della selezione dei partecipanti e delle offerte;
• possono procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
• verifica della proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria);
• verifica dell'aggiudicazione definitiva (dopo aver controllato il possesso dei requisiti autocertificati);
• verifica della stipula del contratto di appalto o di concessione entro i successivi 60 gg., salvo diverso termine nel bando o nell'invito a offrire;
• nota: il decreto legge non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93.

L'attività di controllo che l'organo di revisione svolge durante l'intera gestione deve seguire le disposizioni normative ed essere riportata in carte di lavoro e/o check-list a discrezione del revisore.
L'attenzione sul processo «Appalti lavori, servizi e forniture» deve focalizzarsi sui tempi di realizzazione degli interventi, scegliendo in collaborazione con il responsabile dell'ufficio tecnico quegli interventi del programma annuale che possono garantire almeno il 10% in più rispetto al 2019 dei pagamenti al Titolo 2 della spesa entro il 2020. Idem per la programmazione del triennio. Naturalmente solo con un monitoraggio continuo e costante del «focus pagamenti Titolo 2» il controllo collaborativo del revisore sarà efficace e i risultati dell'Ufficio tecnico potranno essere premiati. Il Gruppo di Lavoro Ancrel sta elaborando un fac-simile di verbale a supporto dei colleghi.

(*) Gruppo Lavoro Appalti Area 5 - Investimenti, appalti, Ccp, fondi comunitari, Ppp

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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