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Revisori alle prese con gli equilibri del rendiconto 2021

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di Antonella Putrino (*) - Rubrica a cura di Ancrel

In questi giorni i revisori degli enti locali stanno affrontando l'adempimento previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del Testo Unico degli Enti Locali, ossia la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 2021.

Tra le verifiche effettuate dall'organo di controllo, particolare attenzione deve essere posta agli equilibri del rendiconto.

Il difficile momento socio-economico che stiamo attraversando coinvolge infatti anche i conti degli enti locali.

L'effetto pandemia Covid-19 è stato indubbiamente attenuato dagli interventi che lo Stato ha posto in essere attraverso l'erogazione di fondi, in attuazione di quanto stabilito dalla legge 243/2012, ove l'articolo 11 prevede che al verificarsi di eventi eccezionali, lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

Occorre, pertanto, esaminare i dati del rendiconto, riportandoli alla "normalità", ossia alla gestione ante-pandemia. Anche la Corte dei conti, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2022, fa riferimento alle misure emanate dai vari decreti che via via si sono susseguiti come «deroghe all'ordinaria disciplina contabile», finalizzate a rendere disponibili delle risorse che, in via "straordinaria", dovevano dare copertura a spese destinate ad esigenze particolari, giustificate unicamente da una situazione di emergenza.

Tali misure, quali applicazione di avanzi liberi, utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale e svincoli di quote di avanzo, individuate dall'ente, da destinare a spese necessarie per attenuare gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia, devono essere ricondotte ad una visione prospettica dei bilanci degli enti, nell'ottica del principio contabile generale «di continuità».

Sappiamo bene che il rendiconto che andiamo ad esaminare oggi, altro non è che il risultato di un buon bilancio di previsione, gestito e monitorato durante tutto l'esercizio, e che è stato già sottoposto alle verifiche periodiche degli equilibri. Infatti anche se la normativa prevede che la salvaguardia degli equilibri debba essere effettuata dagli enti almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, il particolare momento storico, porta ad effettuare tali verifiche con una maggiore periodicità, al fine di mettere in sicurezza i propri bilanci.

Ma quali sono i profili che maggiormente possono minacciare gli equilibri?

Occorre primariamente verificare l'attendibilità del risultato di amministrazione, essendo lo stesso considerato quale «valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti locali», scomponendolo tra gestione di cassa, gestione in conto residui e gestione di competenza (parte corrente e parte capitale).

La gestione di cassa
È necessario che l'ente realizzi un saldo di cassa non negativo, che non siano presenti tensioni di cassa dovute a radicate situazioni di disallineamento tra cassa e competenza che possano preludere ad uno squilibrio strutturale.

Il saldo di cassa deve rispecchiare una corretta previsione iniziale, non costruita dalla sola sommatoria delle previsioni di competenza più i residui, mentre per quanto riguarda la spesa in conto capitale, allocata al titolo II, la stessa deve tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Inoltre non deve essere presente un continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria e ancor meno devono essere presenti anticipazioni non rimborsate a fine anno.

La Legge di bilancio 2020 ha fissato, con decorrenza dal 2021, gli obblighi di stanziamento in bilancio dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc), avente la finalità di limitare la capacità di spesa da parte di quegli enti che non sono in grado di diminuire significativamente il debito commerciale pregresso e che presentano un indicatore annuale dei pagamenti non in linea con i termini previsti dalla normativa. La corretta quantificazione del fondo a fine esercizio deve confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

La gestione in c/residui
Attività primaria e propedeutica al rendiconto è il riaccertamento ordinario dei residui, sia in conto competenza che in conto residui.

Attraverso il risultato di tale attività è possibile riscontrare la capacità di smaltimento dei residui da parte dell'ente attraverso il rapporto dato dalle riscossioni in conto residui rispetto ai residui iniziali. Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, possiamo determinare qual è la capacità di riscossione da parte dell'ente, mentre dalla presenza dell'anzianità di quelli passivi riscontriamo la capacità di far fronte ai pagamenti, e soprattutto se siamo di fronte a «veri crediti e veri debiti».

La gestione di competenza
È molto importante definire gli equilibri tra entrate ricorrenti, che devono finanziare spese ricorrenti, ed entrate non ricorrenti che devono finanziare le correlate spese non ricorrenti.

Attraverso alcuni indicatori di bilancio è possibile misurare la rigidità delle spese fisse e l'autonomia finanziaria dell'ente.

Ulteriori controlli devono essere effettuati da parte dell'organo di revisione sul Fondo Pluriennale Vincolato, correttamente determinato in sede di riaccertamento ordinario: la parte corrente, prevalentemente composta da salario accessorio e premiante, incarichi legali e spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente; la parte capitale generata da entrate esigibili e tipologie di spesa rientranti nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (modificato dal Dm 1° marzo 2019), in perfetta linea con il cronoprogramma di spesa.

Importantissima la verifica della determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, appurando se l'ente si è avvalso o meno della facoltà concessa dall'articolo 107-bis del Dl 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis del Dl 41/2021, utilizzando come ultimo anno del quinquennio di riferimento il 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. In tal caso occorrerebbe valutare quali potrebbero essere gli effetti, ai fini del calcolo dell'equilibrio complessivo W3, nel momento in cui l'ente andrà a considerare le risultanze degli effettivi esercizi compresi nel quinquennio.

Occorre, altresì, verificare la congruità dei Fondi di accantonamento quali il Fondo contenzioso, il Fondo indennità di fine mandato, l'eventuale Fondo perdite aziende e società partecipate e gli altri Fondi e accantonamenti.

Ricordiamo, infine, che gli enti devono conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio W2, il quale rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, dei vincoli di destinazione, degli accantonamenti di bilancio e dell'eventuale ripiano del disavanzo.

(*) Consigliere e Tesoriere Nazionale Ancrel – Presidente Ancrel Torino

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