Personale

Revoca obbligatoria per le progressioni orizzontali illegittime

Corte d'Appello di Bologna in netto contrasto con le conclusioni recenti della Corte dei conti della Toscana

di Arturo Bianco

Le progressioni orizzontali concesse illegittimamente devono essere revocate e i dipendenti devono restituire tutto quanto percepito a questo titolo successivamente all'anno 2012; le stesse regole si applicano per le indennità erogate in violazione dei vincoli contrattuali. Le norme contenute nei contratti decentrati integrativi che sono alla base di queste scelte se si pongono in contrasto con il contratto nazionale sono infatti da ritenere nulle e inapplicabili.

Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 427/2020, che ribalta completamente le conclusioni del giudice del lavoro di primo grado e che si pone di fatto in contrasto con le conclusioni cui è di recente pervenuta la Corte dei conti, per la quale invece la revoca delle progressioni orizzontali, anche se effettuate illegittimamente, non è da considerare oggettivamente possibile (si veda Enti locali & edilizia del 23 novembre). Appare per alcuni aspetti singolare che la posizione di maggiore rigidità sia quella dei giudici del lavoro e che la magistratura contabile opti per la soluzione più morbida.

Il caso specifico è il seguente: un Comune ha revocato le progressioni orizzontali e altre indennità, avendo ritenuto che fossero state concesse illegittimamente, in particolare perché le progressioni non finanziate integralmente dalla parte stabile del fondo e perché assegnate con criteri automatici e gli altri compensi erano erogati in mancanza dei presupposti che ne legittimassero l'erogazione sulla base delle previsioni dettate dal contratto nazionale. Il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento dell'ente sul presupposto che la contrattazione decentrata fosse legittima. Per i giudici d'appello invece le norme dei contratti stipulate nell'ente erano illegittime perché in contrasto con quelle stabilite dalla contrattazione nazionale, in primo luogo per il finanziamento, il numero e le procedure delle progressioni economiche. Stesse censure per la produttività, in quanto è stata erogata a pioggia e in assenza di specifici progetti e/o obiettivi, nonché per le indennità per specifiche responsabilità, in quanto assegnate a un numero elevato di dipendenti sulla base del semplice presupposto della categoria di inquadramento e della assegnazione di un incarico di responsabilità di servizio e/o di procedimento, e per i compensi relativi ad attività svolte extra ufficio che non sono in alcun modo previsti dal contratto nazionale. Essendo queste disposizioni del contratto decentrato illegittime, matura inevitabilmente la loro nullità, quindi l'inapplicabilità fin dall'inizio.

Per il recupero sui dipendenti, la sentenza ci ricorda che l'articolo 4, comma 3, del Dl 16/2014 contiene una disposizione, con natura di norma speciale, per la quale non si può dare corso a recuperi nei confronti dei dipendenti per le somme illegittimamente erogate fino a tutto l'anno 2012. Viene ricordato che, per giurisprudenza del lavoro consolidata, il principio per il quale le posizioni economiche acquisite dai dipendenti non possono essere toccate, non si applica nel caso in cui si siano realizzate alla base vi sono illegittimità e/o errori. Ci viene inoltre ricordato che, nel pubblico impiego, vi è un obbligo per gli enti di dare corso al recupero delle somme erroneamente versate ai propri dipendenti. E inoltre, la cosiddetta buona fede del dipendente costituisce un elemento del tutto irrilevante ai fini della maturazione del vincolo al recupero. E, infine, che il decorso del tempo non ha in alcun modo un effetto di sanatoria o di convalida.

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