Imprese

Revoca della sospensione dell'attività, più scelta per regolarizzare lavoratori stagionali e avventizi

Nota dell'Ispettorato del lavoro su come ottenere la revoca dello stop e come regolarizzare stranieri senza permesso

immagine non disponibile

di M.Fr.

Ai fini della revoca della sospensione dell'attività di impresa che impiega lavoratori stagionali irregolari, la regolarizzazione è possibile non solo nelle forme contrattuali indicate dalla circolare del ministero del Lavoro n.26/2015 ma anche «con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa» ma che abbiano una durata non inferiore ai tre mesi . È questa, in sintesi, la risposta che si legge nella nota n.151/2022 firmata dal capo del coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Danilo Papa, pubblicata sul sito dell'Inl il 2 febbraio.

La nota ha come destinatario in particolare il settore agricolo - l'interpello arriva dal territorio di Bari - ma in generale tutti «i settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro». I quesiti posti all'Ispettorato riguardano le condizioni necessarie per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione motivato dall'occupazione irregolare dei lavoratori, e soprattutto se tra le forme di regolarizzazione contrattuale sia possibile «la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni».

Nel rispondere l'Ispettorato rimanda alla circolare n.26/2015 del ministero del Lavoro, secondo la quale, oltre al pagamento della cosiddetta maxisanzione, ammette la regolarizzazione mediante «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi». «Va da sé - aggiunge l'Ispettorato - che, nel caso in questione, resti quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa». Si aggiunge però che «eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l'ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004».

Con un secondo quesito, specifico per il settore agricolo, si chiede se il pagamento della sanzione amministrativa prevista dal Dlgs 81/2008 (da 500 a 2.500 euro per lavoratore) possa consentire la revoca della sospensione motivata dall'impiego di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno da parte di aziende agricole. L'Ispettorato risponde che «pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circ. n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall'Inps».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©