Fisco e contabilità

Rifiuto della e-fattura da parte della Pa, si complica l'iter amministrativo sulle anomalie

Gli enti dovranno gestire i casi attraverso le procedure di variazione con onere della prova a proprio carico

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Con il decreto 132/2020 di modifica del regolamento sulla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (Dm 55/2013) diventano operative le nuove (e limitate) cause di rifiuto delle fatture elettroniche e vengono superati definitivamente i casi di rifiuto improprio dei documenti che, in passato, avevano creato non poche difficoltà agli operatori economici e sollevato le proteste delle associazioni di categoria.

Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento, arrivato dopo una lunga gestazione, gli enti locali potranno rifiutare i documenti solo per specifici casi tipizzati dal legislatore:
a) se la fattura elettronica è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione (cioè dall'amministrazione ricevente);
b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), da riportare in fattura, laddove obbligatorio;
e) in caso di omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Si tratta di ipotesi molto specifiche che impediranno alle amministrazioni di rigettare le fatture per errata indicazione del regime Iva, errata indicazione degli importi relativi alle prestazioni da pagare, errata indicazione del codice univoco ufficio, solo per citare quelle più frequenti.

Si complica, di conseguenza, l'iter amministrativo per risolvere le anomalie contenute nelle fatture. Gli enti infatti, non potendo più rifiutare la fattura, dovranno gestire i casi che si presenteranno attraverso le procedure di variazione stabilite dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (note di credito), con onere della prova a proprio carico. Ciò comporterà un conseguente appesantimento non solo del numero totale dei documenti da gestire, ma anche delle attività di verifica volte ad analizzare il corretto aggancio di fattura e nota di credito sia nel sistema gestionale interno che nella piattaforma per la certificazione dei crediti.

L'aspetto positivo è certamente rappresentato dal fatto che i fornitori saranno stimolati a verificare la reale assunzione dell'impegno di spesa che, peraltro , deve essere obbligatoriamente comunicato al fornitore, stante quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del Tuel. La norma è sottesa quindi a evitare la formazione di debiti fuori bilancio ovvero l'acquisizione di beni o servizi in assenza di un regolare procedimento di spesa, Si ricorda comunque che, in questo caso, il rapporto obbligatorio intercorrerebbe tra il fornitore e il soggetto che ha richiesto la fornitura. Non potrebbe ipotizzarsi neanche una responsabilità dell'ente in base all'articolo 28 della Costituzione, in quanto la norma contabile presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione (articolo 191, comma 4, del Tuel e sentenze di Cassazione n. 21551-29911/2018).

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