Riforma della riscossione: verifiche di conformità a tutto campo
Con la riforma della riscossione contenuta nel Dlgs 110/2024 va in pensione la procedura di discarico per inesigibilità, prevista dagli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (che sono abrogati proprio dal decreto citato). Procedura che per la verità ha operato solo in pochi casi, considerando il ripetuto rinvio del termine per la presentazione da parte dell’agente della riscossione nazionale della comunicazione di inesigibilità.
Il decreto ha previsto il discarico automatico dei carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio prossimo, evidenziando però la necessità che l’attività dell’agente sia comunque soggetta a verifiche e controlli.
L’articolo 6 del Dlgs 110/2024 ha previsto che tutti gli enti impositori dovranno effettuare un controllo di conformità sull’azione di recupero dei crediti affidati all’agente nazionale della riscossione. Controllo che dovrà essere svolto secondo le modalità previste dal citato articolo 6 e da uno specifico decreto ministeriale che stabilirà i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo e le modalità, anche telematiche, di effettuazione del controllo.
Il controllo, da svolgersi con le nuove regole, riguarda sia le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e, quindi, se non riscosse, oggetto di discarico automatico il 31/12 del quinto anno successivo a quello di consegna del carico e sia quelle affidate fino al 31/12/2024, il cui discarico invece avverrà secondo quanto sarà stabilito da futuri provvedimenti legislativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà presentare un’apposita commissione, nominata con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze. Discarico che avverrà con una precisa cadenza temporale, definita dall’articolo 7 del Dlgs 210/2024 (31/12/2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 31/12/2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 31/12/2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024).
Le verifiche di conformità sono volte in particolare alla verifica del rispetto del termine di notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione non oltre il nono mese successivo a quello di consegna del carico, del tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito e della trasmissione telematica all’ente creditore entro la fine di ogni mese dei flussi informativi sullo stato delle procedure e delle riscossioni effettuate. Ciò per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025. Per quelli affidati invece fino al 31/12/2024 il controllo riguarderà il rispetto degli adempimenti di tentativo di notifica degli atti interruttivi della prescrizione e dell’invio dello stato delle procedure e della riscossione posti in essere dal 8/8/2024, data di entrata in vigore del Dlgs 110/2024. Non anche invece il rispetto del termine di notifica delle cartelle, che decorre dai carichi consegnati dal 1° gennaio prossimo.
Il controllo, come accadeva per le verifiche delle quote inesigibili previste dai soppressi articoli 19-20 del Dlgs 112/1999, non riguarderà tutte le stesse, ma solo una parte di esse che, per gli enti locali, non potrà superare il 5 per cento delle quote oggetto di discarico nell’anno di riferimento del controllo. Questa misura era già prevista, seppure in misura facoltativa, dall’abrogato articolo 20 del Dlgs 112/1999, mentre non è confermato il divieto di controllo delle quote di importo non superiore a € 300, previsto dall’articolo 1, comma 688, della legge 190/2014, anche esso abrogato. Sarà il decreto ministeriale a stabilire la percentuale di controllo.
L’articolo 6 descrive la procedura di controllo che, per la verità, assomiglia molto a quella dell’articolo 20 del Dlgs 112/1999.
La procedura parte con la notifica all’agente della riscossione di una comunicazione di avvio del procedimento, nella quale l’ente può chiedere all’agente la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione analogica o digitale relativa alle quote da sottoporre a controllo.
Se il controllo ha evidenziato l’avvenuta decadenza o prescrizione del credito a causa del mancato rispetto dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di intimazione (per i carichi consegnati dal 1 gennaio 2025) o di quello di notifica degli atti di intimazione (per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2024), l’ente dovrà notificare all’agente un atto di contestazione, entro 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla trasmissione della documentazione richiesta o dell’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
Ricevuto l’atto, l’agente può produrre osservazioni entro 90 giorni, a fronte delle quali, l’ente, entro 60 giorni, dovrà notificare allo stesso uno provvedimento definitivo di rigetto o accoglimento delle osservazioni. Ricevuto tale provvedimento, l’agente della riscossione può definire la controversia, provvedendo al pagamento di una somma pari ad 1/8 del carico, oltre agli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella (prima erano dovute anche le spese), ovvero presentare ricorso alla Corte dei conti.
Se non fa nulla, sarà tenuto al pagamento di un importo pari ad 1/3 dell’importo del carico affidato, con l’aggiunta degli interessi legali. Quindi, come già accadeva in precedenza, l’agente che ha causato la decadenza o la prescrizione del credito non è tenuto al pagamento integrale dei carichi perduti. Con in più l’ombrello riparatore dalla responsabilità erariale previsto dal comma 10 dell’articolo 6 (esclusi i casi di dolo o in alcune ipotesi di colpa grave).
(*) Vicepresidente Anutel
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