Fisco e contabilità

Rimborsi elettorali ai Comuni, il calcolo deve essere fatto prima delle consultazioni

Solo in tal modo si possono adottare sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi

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di Amedeo Di Filippo

Relativamente al rimborso delle spese elettorali, la determinazione del budget di ciascun Comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni perché solo in tal modo può adottare sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi. Lo afferma il Tar Piemonte con la sentenza n. 1098/2022.

Il caso
Un Comune ha impugnato la nota con la quale il prefetto ha fissato il rimborso spettante per lo svolgimento del referendum costituzionale, lamentando di aver sostenuto spese maggiori delle quali ha chiesto il rimborso integrale. Il riferimento è all'articolo 17 della legge 136/1976, in base al quale tutte le spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati con decreto del ministero dell'interno. L'articolo 55, comma 8, della legge 449/1997 inoltre obbliga il Mef a determinate con cadenza triennale la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni.
Secondo il Tar Piemonte le norme intendono contemperare due distinte e contrapposte esigenze: da un lato l'interesse al rimborso integrale per l'esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dallo Stato per lo svolgimento delle elezioni politiche e dei referendum; dall'altro la necessità di contenere le spese attraverso lo stanziamento preventivo di un budget massimo. Legge quindi le disposizioni alla luce dei due parametri costituzionali di riferimento: l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali, il dovere per lo Stato di garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. Nell'impossibilità di predeterminare un punto di equilibrio astratto tra il vincolo di finanziamento integrale delle spese sostenute dai comuni per funzioni di cui è titolare lo Stato e l'obiettivo di contenimento delle spese, le diverse istanze - affermano i giudici - devono essere contemperate nella concretezza ed effettività del procedimento e delle garanzie partecipative che gli sono proprie.

Il rimborso
Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso e annullato la nota, affermando che la determinazione del budget di ciascun Comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi al fine di allineare le spese con l'importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell'ammontare massimo del rimborso viola il principio di autonomia finanziaria degli enti locali, perché in caso di superamento del tetto di spesa questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato. Precetti che sono stati violati nel caso di specie, in quanto la prefettura ha stabilito l'importo massimo del rimborso spettante al comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest'ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Peraltro senza aver appurato le informazioni utili per stabilire le effettive esigenze finanziarie del comune e avergli garantito il necessario confronto istruttorio.

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