Rinnovo del contratto d'appalto, il ministero detta al Rup le condizioni minime
Il "proseguimento" non può avere durata superiore a quella del contratto principale
Il servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con tre recenti pareri, nn. 907, 909 e 942, fornisce – ai Rup delle stazioni appaltanti - le indicazioni minime essenziali su come possa essere utilizzato il cosiddetto rinnovo del contratto d'appalto, ovvero la reiterazione dell'affidamento alle stesse condizioni dell'affidamento originario.
La disciplina del rinnovo
Con il parere n. 942/2021 viene posta la questione generale sul corretto inquadramento della fattispecie. Nel parere si rammenta che, in primo luogo, «il rinnovo non viene disciplinato espressamente nel Codice ma è possibile rinvenire un suo richiamo decontestualizzato all'interno dell'articolo 35». In particolare, il comma 4 indica al Rup che, nel momento della "costruzione" il costo complessivo del contratto deve anche considerare eventuali opzioni di durata, di prosecuzione del contratto, in modo che gli operatori interessati possano formulare la propria migliore offerta con la consapevolezza delle "appendici". Sempre nel parere si sottolinea che «la facoltà di rinnovare un contratto pubblico, alle medesime condizioni del contratto originario, è prevista inoltre nel bando tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017».
Sulla durata del "proseguimento" della prestazione declinata nel contratto, azionando il rinnovo, si rimarca che lo stesso non possa che «avere la stessa durata del contratto principale o, in alternativa, una durata inferiore».
A chiusura si confermano gli approdi giurisprudenziali con la specifica secondo cui il rinnovo si sostanzia nella «riedizione del rapporto pregresso, alle stesse condizioni del contratto preesistente» e che tale facoltà, come detto, «dovrà essere esplicitata negli atti di gara ed il relativo importo dovrà essere computato nel valore complessivo stimato dell'appalto».
Rinnovo e soglia comunitaria
Di particolare interesse, pratico, poi i pareri nn. 907 e 909. In relazione al primo responso, all'ufficio di consulenza viene posta la questione dell'appalto affidato tramite procedura negoziata per un solo anno con possibilità di rinnovo per tre anni restando, sotto il profilo economico, in ambito sotto soglia comunitaria. Evidentemente, la risposta dell'ufficio è negativa. Nel riscontro, infatti, si evidenzia che «il rinnovo non può avere una durata complessiva superiore a quella del contratto originario».
Anche in questo caso, il Mims ribadisce che il rinnovo, cosi come per le altre opzioni di prosecuzione come la proroga (articolo 106 del Codice dei contratti), e nel caso della ripetizione della prestazione (articolo 63, comma 5 del Codice dei contratti), deve essere espressamente previsto negli atti di gara con costo compreso nel valore dell'appalto. Si tratta, effettivamente, di condizioni legittimanti per poter utilizzare questa fattispecie stante il divieto del cosiddetto rinnovo tacito.
Con il parere n. 909/2021, la stazione appaltante chiede conto della legittimità (o meno) dell'utilizzo del rinnovo con diversa articolazione del tempo dell'affidamento, ovvero due anni di contratto aggiudicati e due anni, ulteriori/potenziali, assegnati tramite rinnovo. Sempre restando in ambito sotto soglia comunitario.
In generale questo modus operandi, si legge nel parere, deve ritenersi corretto ma il servizio di consulenza, in ogni caso, richiama la responsabilità della stazione appaltante che deve sempre presidiare, sia una corretta applicazione delle norme ma anche il rispetto di «principi di concorrenza e di trasparenza» che «attengono alla sfera di responsabilità delle singole Stazioni appaltanti».
Pur questioni non trattate nei pareri, è bene rammentare, sotto il profilo pratico, che le clausole di opzione di prosecuzione della durata del contratto, e quindi anche il rinnovo, esigono la precisazione anche sui tempi entro cui la stazione appaltante deve "sciogliere" la riserva e decidere se procedere o meno alla reiterazione del rapporto contrattuale.
Deve evidenziarsi, infatti, che la decisione di avvalersi del rinnovo implica una relazione tecnica da parte del Rup da cui emerga che, oggettivamente, ribadire il contratto sposa perfettamente le esigenze tecniche della stazione appaltante, che sul mercato non sussistono condizioni tecnico/economiche migliorative e che nella fase esecutiva dell'appalto l'operatore abbia agito secondo le direttive della stazione appaltante.
Istruttoria, quindi, che dovrà precedere la scadenza del contratto in tempi tali da poter consapevolmente coinvolgere anche l'affidatario ed assicurare la prosecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuità. Richiederà evidentemente un nuovo impegno di spesa ed un nuovo Cig. Soprattutto, il rinnovo non potrà che avvenire alle stesse condizioni contrattuali. L'eventuale rinegoziazione delle condizioni, soprattutto se in modo più favorevole per l'affidatario, determinano illegittimità degli atti adottati per violazione delle regole sulla concorrenza.