Fisco e contabilità

Ripiano dei disavanzi, spese e incarichi di collaudo: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce della Corte dei conti delle ultime settimane

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIPIANO DISAVANZI E DEBITI FUORI BILANCIO
L'articolo 194 del Tuel ha previsto che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali avvenga, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, dalle convenzioni o dagli atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di «gestione». Di conseguenza è posto un limite alla possibilità di realizzare un «accollo interno» del debito gestionale e organizzativo «disavanzo di gestione», deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale. Non tutti i «disavanzi» di gestione dell'azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall'ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest'ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da «statuto, convenzione o atti costitutivi» e in ogni caso purché: 1) sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio previsto dall'articolo 114; 2) il disavanzo derivi da fatti di gestione. Di conseguenza, l'ente, ai fini dell'applicazione della norma dovrà nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo statuto, le convenzioni o gli atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di «gestione». Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, previsto dall'articolo194, comma 1, lettera b) del Tuel, ovviamente, non esime gli enti dall'obbligo di ripianare, secondo l'ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l'integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 88/2020

SPESE DI RAPPRESENTANZA
La definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in questa categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un'immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l'attività politica). Queste spese, inoltre, devono necessariamente essere inerenti ai fini istituzionali dell'ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all'erario: quindi, necessità dell'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 70/2020

INCARICHI DI COLLAUDO
Gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore rientrano sempre nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 61, comma 9, del Dl 112/2008, secondo il quale «Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 38/2020

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