Amministratori

Risarcimento danni, il giudice amministrativo restringe i margini della colpa della Pa

Oltre alla lesione dell'interesse tutelato va dimostrata la colpa o il dolo e il nesso causale tra l'illecito e il danno subito

di Amedeo Di Filippo

La giustizia amministrativa circoscrive con tre interessanti pronunce il risarcimento dei danni e la colpa dell'amministrazione nel caso di provvedimento dichiarato illegittimo.

Risarcimento e lottizzazione revocata
Un Comune che aveva approvato un piano di lottizzazione conforme alle previsioni urbanistiche del Prg all'epoca vigente; due mesi dopo ha adottato un nuovo Prg, che prevedeva l'inedificabilità dell'area oggetto della lottizzazione; successivamente il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e la commissione straordinaria ha disposto la revoca in autotutela della deliberazione con cui il consiglio aveva contestualmente approvato dieci piani di lottizzazione tra i quali anche quello dei ricorrenti, che hanno proposto ricorso al Tar, che lo ha respinto.
Con la sentenza n. 295/2021 il Cga ha accolto l'appello e ha annullato gli atti di revoca delle lottizzazioni, considerandoli legittimamente adottati in quanto al momento dell'approvazione erano conformi al Prg vigente. Trascorsi alcuni anni è stata chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento dei danni provocati dall'illegittima revoca del piano di lottizzazione, respinta dal Tar che ha rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'amministrazione straordinaria e la carenza della prova del danno subito. Sentenza appellata e che il Cga ora ha dichiarato infondata per una serie di motivi, tra i quali il fatto che il risarcimento implica non soltanto la prova della colpevolezza del soggetto che si postula abbia prodotto il danno ingiusto, ma anche la dimostrazione che il soggetto che afferma di aver subito il pregiudizio abbia agito secondo buona fede e con la «ordinaria diligenza», cercando di scongiurare ogni danno prevedibile ed evitando di avviare incautamente attività connesse al diritto che si sa essere controverso.

Risarcimento e provvedimento favorevole
In una intricata vicenda legata alla presentazione di un progetto relativo a lavori di riqualificazione e completamento di un centro sportivo, con la sentenza n. 1976/2021 il Tar Campania ha dichiarato fondato il ricorso sotto il profilo dell'incompetenza. Questo perché la dichiarazione di insussistenza del pubblico interesse era stata formulata dal responsabile del settore lavori pubblici mentre questa valutazione doveva piuttosto appartenere alla competenza della giunta comunale, rientrando tra le scelte di carattere politico-amministrativo attribuite a questo organo preposto ad approvare progetti delle singole opere.

Il Tar campano non ha accolto invece l'istanza di risarcimento del danno, in quanto il ricorrente è risultato titolare di una situazione giuridica soggettiva di tipo pretensivo per la quale è necessario fornire elementi di prova, soprattutto quanto alla oggettiva consistenza del danno evocato. Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione, infatti, non è conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi invece la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell'amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. Il risarcimento è anche subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a questo interesse, che non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà.

Risarcimento e provvedimento annullato
Per chiudere, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2753/2021, ha rimesso all'adunanza plenaria la questione del risarcimento da lesione dell'affidamento verso un provvedimento amministrativo illegittimo poi annullato in sede giurisdizionale. Il caso ha riguardato un ricorso finalizzato a ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'asserita lesione della tutela del proprio affidamento, ingenerato dall'aggiudicazione di un appalto pubblico successivamente revocata in esecuzione di una pronuncia giudiziale. Il Tar Campania ha parzialmente accolto il ricorso e ha condannato il Comune al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, Il Comune è ricorso in appello e il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'esame dell'adunanza plenaria, alla luce del contrasto giurisprudenziale in ordine al risarcimento da lesione dell'affidamento verso un provvedimento amministrativo illegittimo poi annullato in sede giurisdizionale.

Un primo indirizzo infatti ritiene che la sentenza di annullamento ha accertato l'assenza di un danno ingiusto, perché all'originario ricorrente non spettava l'ottenimento del bene della vita sotteso al suo interesse legittimo; un secondo è invece favorevole al riconoscimento della risarcibilità, seppur in presenza di stringenti limiti in tema di prova della colpa dell'amministrazione, del danno subito dall'istante e del nesso di causalità tra l'annullamento e il danno stesso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©