Fisco e contabilità

Riscossione, accordi rinegoziabili senza norme

Le istruzioni Ifel-Anacap suppliscono all'assenza di un intervento legislativo

di Giuseppe Debenedetto

Le nuove linee guida Ifel-Anacap (si veda Nt+ Enti Locali & Edilizia del 20 luglio) forniscono un valido supporto ai Comuni e alle società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali per impostare un confronto proficuo ed improntato a canoni di correttezza, buona fede e solidarietà, a salvaguardia anche della tenuta dell’intero sistema della fiscalità locale.

Il procedimento di rinegoziazione dei contratti può essere effettuato a normativa vigente, seguendo i principi del Codice civile e le disposizioni del Codice sugli appalti pubblici (Dlgs 50/2016), con particolare riferimento all’articolo 106 che consente di introdurre varianti purché assistite dai caratteri dell’imprevedibilità e di non sostanzialità. Requisiti entrambi presenti nella generalità dei casi, anche se la valutazione in ordine alle modalità di ripristino dell’equilibrio contrattuale dovrebbe essere in concreto diversa da Comune a Comune.

Le linee guida evidenziano che la rinegoziazione deve concludersi con un provvedimento amministrativo, propedeutico alla revisione contrattuale. Sul punto Ifel e Anacap fanno riferimento alla relazione tematica della Cassazione dell’8 luglio 2020, che esamina in maniera approfondita la questione riguardante la rinegoziazione del contratto squilibrato. Rinegoziazione che rappresenta il rimedio ideale in grado di realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e alla luce del nuovo contesto economico, come evidenziato dai giudici.

In particolare, il dovere di correttezza contrattuale non è soltanto una clausola generale destinata a regolare le trattative, la conclusione, l’interpretazione e l’esecuzione del rapporto, ma deve garantire anche l’equilibrio del contratto, per cui la correttezza impone anche di rinegoziare il contratto squilibrato. D’altra parte, la buona fede dovrebbe consentire di risolvere le problematiche correlate all’esecuzione del contratto, presupponendo la rinegoziazione come percorso necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute.

In sostanza la rinegoziazione diventa un passaggio obbligato che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.
Pertanto, la società affidataria del servizio, in quanto contraente svantaggiato, dovrà chiedere all'ente l'adeguamento del contratto, indicando le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite.

Il Comune dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo senza apporsi in maniera assoluta e ingiustificata, ad esempio invocando l'assenza di una specifica disposizione, perché in tal caso si avrebbe un inadempimento contrattuale che potrebbe sfociare in una richiesta risarcitoria.

Diversi Comuni hanno già adottato i provvedimenti di rinegoziazione calibrati sulla base delle proprie situazioni peculiari. In alcuni casi si è optato per una proroga del servizio (stimando il valore finanziario), in altri è stato riconosciuto un aggio superiore. Non mancano inoltre casi in cui è stata disposta un'estensione del servizio prevedendo altre prestazioni, ovvero un mix tra le scelte descritte. Insomma le opzioni in campo sarebbero diverse, si tratta solo di trovare la migliore soluzione che in grado di soddisfare entrambe le parti contrattuali.

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